Comportamento omissivo del genitore e reato sessuale in danno del minore

Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 6844 del 17 febbraio 2015), ha affermato che risponde del reato sessuale in danno del figlio minore il genitore che, consapevole del fatto e nella possibilità di porvi fine, non si attivi per impedirlo ma tenga una condotta passiva, ricoprendo egli una posizione di garanzia a tutela dell’intangibilità sessuale del figlio stesso, che rende operante la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2 c.p.. Si è poi aggiunto che tale responsabilità a titolo di causalità omissiva ricorre allorquando sussistono tali condizioni:

  • conoscenza o conoscibilità dell’evento.
  • Conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante”, quale è il genitore.
  • Possibilità oggettiva di impedire l’evento.

Nella specie, la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Monza nei confronti di V. F. per i reati di cui agli art. 40 e 609 quater c.p., in relazione ad atti sessuali posti in essere da M. E. nei confronti della figlia C.A., minore di quattordici anni.

La donna proponeva ricorso lamentando la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato contestato posto che, nonostante elementi indicativi di un atteggiamento negligente e superficiale, i Giudici di merito avevano, invece, concluso per la sussistenza del dolo.

Infatti, dopo avere immediatamente appreso dalla figlia che aveva in corso una relazione sentimentale con il sig. M. E., allontanò immediatamente la ragazzina facendola trasferire da parenti ed altrettanto fece con l’uomo; in contrasto con ciò i Giudici territoriali hanno ritenuto che la madre fosse già a conoscenza, in precedenza, di tale circostanza e che avrebbe mantenuto un atteggiamento passivo al riguardo. Né, continua l’imputata, si sarebbe tenuto conto della ridotta capacità di giudizio di V. F., essendo affetta, all’epoca dei fatti, da patologie psichiatriche e da deficit intellettivo.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso infondato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in quanto:

è responsabile del reato sessuale in danno del minore il genitore che, pur consapevole, non si è attivato ad impedire tale condotta”.

Già la sentenza di primo grado (ripresa nelle argomentazioni da quella impugnata), aveva posto in risalto, tra l’altro, che l’imputata, per sue stesse dichiarazioni:

  • sapeva che la figlia era “perdutamente innamorata di M.E.”, che la stessa si baciava con tale uomo (più grande di lei di 20 anni) e che la figlia “voleva stare con lui”.
  • La madre aveva visto C.A. sulle gambe dell’uomo mentre questi le accarezzava i capelli ed il viso “in un modo troppo strano”.
  • In alcune occasioni la donna ebbe a condurre seco la figlia in un capannone ove ella si incontrava con tale Ad., con cui aveva una relazione all’insaputa del compagno, e C.A. si appartava, invece, con M.E. nella camera da letto di questi.

 

Da tali dati oggettivi la Suprema Corte ha, dunque, correttamente tratto una situazione di ragionevole conoscibilità della circostanza che, anche a non volere considerare il fatto che già tra la figlia e l’uomo erano intervenuti atti sessuali (tali essendo i baci che C.A. si scambiava con l’uomo), rapporti di carattere sessuale, ben più invasivi, erano, evidentemente, in essere (come, poi, ampiamente raccontato dalla ragazzina descrivendo le penetrazioni anali subite e gli atti di masturbazione compiuti).

Emerge, pertanto, l’omessa considerazione da parte della madre della gravità della situazione, la cui evidenza avrebbe imposto un immediato intervento a tutela dell’integrità della minore (posto in essere dalla donna, invece, solo in un momento successivo, mediante l’allontanamento della figlia in casa di parenti; peraltro tale da concedere all’imputata il riconoscimento della circostanza attenuante, ex art. 62 n. 6 c.p.).  

Da tutto ciò deriva, dunque, l’infondatezza dell’assunto secondo cui la condotta dell’imputata sarebbe stata caratterizzata non già da dolo, bensì da mera negligenza e superficialità; e ciò tanto più ricordando che, come già affermato dalla Suprema Corte in relazione ad una condotta di omesso impedimento di reiterate condotte di abuso sessuale, la responsabilità penale, ex art. 40 cpv c.p., può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità (Cass. n. 28701/2010). Nel caso di specie, il fatto che tali segnali sussistessero è cosa che la sentenza impugnata ha bene messo in evidenza, come abbiamo avuto già modo di analizzare.

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