Comunione legale: immobile pignorato

L’immobile oggetto di comunione legale tra i coniugi, se pignorato dal creditore di un solo coniuge, deve essere oggetto di vendita forzata e metà del ricavato del cespite andrà assegnato al coniuge non debitore.

Con la sentenza n.6575/2013, i Giudici affrontano l’importante caso di un creditore del singolo coniuge, che voglia soddisfare un suo credito personale su beni appartenenti a quest’ultimo, ma ricadenti nella comunione legale con l’altro coniuge affermando il seguente principio di diritto “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”.

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