Condannato il padrone che non sa gestire il suo cane

Abbiamo parlato tante volte della responsabilità del padrone di un animale domestico, imputabile per i danni compiuti da quest’ultimo. Se un gatto scappa di casa e terrorizzato attraversa la strada provocando un incidente, il responsabile è il padrone del gatto. Allo stesso modo, se un cane aggredisce un vicino mentre spazzando a terra muove la scopa tra le mani, il responsabile è il padrone del cane incapace di gestirlo.

Cane padrone morso

Cane aggressivo, il padrone finisce nei guai

Il caso che studiamo oggi riguarda il proprietario di un cane che nei primi due gradi di giudizio viene condannato per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) a una pena di 300 euro di multa e al risarcimento pari a 350 euro per i danni provocati alla parte lesa. L’imputato viene ritenuto responsabile di aver cagionato alla vittima lesioni personali in quanto proprietario dell’animale che le ha provocato danni a seguito di un’inaspettata aggressione avvenuta mentre questi puliva il vialetto con una scopa. Secondo i giudici, la colpa dell’imputato era stata individuata nella negligenza, imprudenza e imperizia, avendo lasciato il suo cane libero sulla strada pubblica senza guinzaglio e senza riuscire a gestirlo, tanto che l’animale aveva poi aggredito la vittima saltandole addosso e morsicandole il gomito.

Rivolgendosi in Cassazione, la difesa sostiene che l’incidente si era verificato a causa di un comportamento “anomalo della persona offesa, tale da provocare un balzo in avanti del cane del tutto imprevedibile”. L’imputato, infatti, riafferma che l’animale conosceva da tempo la parte lesa, e che non c’erano mai stati problemi, pertanto la responsabilità di quanto accaduto non era da attribuirsi a lui quanto all’anomalia della situazione che, a causa del comportamento “provocatorio” della vittima – armeggiare una scopa – aveva portato alle lesioni.

La Cassazione condanna il padrone

Per i giudici della Corte Costituzionale, però, non vi è stata alcuna violazione di legge nella sentenza impugnata, la quale ha confermato la condanna del proprietario del cane coerentemente con i principi di diritto relativi alla responsabilità colposa collegata al danno cagionato dall’animale in custodia.

La Corte con sentenza 46108/2022 riconferma il principio, già espresso in passato, secondo cui “La responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall’animale stesso (nella specie, un cane) può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall’art. 672 cod. pen. (relativo all’omessa custodia e mal governo di animali), nonostante l’intervenuta abrogazione di detto articolo”.

Viene riaffermato anche il principio secondo il quale “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane […] impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi”.

Secondo i giudici di legittimità, a prescindere dalla personale interpretazione dei fatti dell’imputato, il Tribunale ha correttamente inquadrato la situazione. Il cane, di razza pericolosa, al quale si impone l’uso del guinzaglio e della museruola, aveva aggredito la vittima mentre questa si trovava in strada intenta a spazzare a terra con un bastone. Una situazione che ha evidenziato l’incapacità del proprietario di gestire il suo cane, le cui reazioni sono “imprevedibili per natura e impongono l’apprestamento di tutte le cautele possibili” quando ci sono terze persone nei paraggi.

La lettura dei fatti del ricorrente è diversa da quella del giudice, ma da ritenersi inammissibile in sede di legittimità. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il proprietario a pagare le spese processuali.

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