Turista cade in un museo, chi paga?

Capita a tutti di inciampare nel laccio delle scarpe, in una buca o in un gradino e fare un ruzzolone a terra. Se va bene, basta rialzarsi e sperare che nessuno abbia visto il capitombolo appena fatto. Se va male, si riportano lesioni più o meno importanti che andranno curate. Ma se si cade in un museo a causa di un gradino sbeccato, la colpa di chi è? Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Gallerie degli Uffizi ora un’amara risposta ce l’hanno, dopo essere state condannate a risarcire un turista caduto proprio sulle scale del museo.

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Il caso del turista caduto agli Uffizi

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, assieme alle Gallerie degli Uffizi, viene chiamato in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da un turista che, scendendo la scalinata del loggiato degli Uffizi, per colpa di un gradino sbeccato era rovinosamente caduto a terra ferendosi.

La difesa dei convenuti aveva sostenuto che la condotta colposa del ferito avesse integrato il caso fortuito, escludendo così la loro responsabilità secondo quanto disposto dall’art. 2051 c.c. (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”).

Riconosciuta la responsabilità degli enti convenuti

In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo la responsabilità dei convenuti e ritenendo sussistente un concorso colposo, disponendo un risarcimento di 10.421 euro. In secondo grado la Corte d’Appello riforma la sentenza riconoscendo la responsabilità esclusiva degli enti convenuti e disponendo un risarcimento di 23.890 euro (più 509,50 euro per rimborso spese).

I giudici hanno ritenuto provato che la caduta della parte lesa fosse stata causata dalla presenza di un gradino lesionato, in alcun modo segnalato o messo in sicurezza da parte del custode al quale – si legge nella sentenza – “il limitato perimetro della scalinata consentiva un agile controllo”.

Per la Corte d’Appello non è riscontrabile il fortuito incidente denunciato dai ricorrenti, non essendoci stata condotta colposa del danneggiato nella produzione dell’evento lesivo (ossia la caduta),  mentre viene accertata la responsabilità esclusiva delle Amministrazioni citate, che decidono di ricorrere in Cassazione.

Nel ricorso viene denunciato che gli Uffizi sono “un edificio di un’ampiezza tale da rendere impossibile un controllo ed un intervento continuo ed immediato, anche alla luce della costante fruizione dei luoghi da parte di migliaia di persone ogni singolo giorno dell’anno”. Una motivazione inammissibile per la Cassazione, secondo la quale la dimensione dell’edificio e la sua frequentazione da parte di un numero elevato di visitatori non costituiscono elementi idonei ad “impedire il controllo della cosa e ad esonerare l’Amministrazione dall’obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza dello scalone”.

Nel ricorso, peraltro, si esclude che fossero necessarie segnalazioni specifiche in prossimità della rottura del gradino “vista l’evidenza delle condizioni imprecise della pavimentazione, che già di per sé avrebbero dovuto mettere in guardia il danneggiato”. Per la ricorrente, quindi, il caso fortuito risulta essere integrato dalla disattenzione della vittima: anche in questo caso la Corte reputa disatteso il motivo. Sostenere che il caso fortuito sia da attribuire alla colpa della vittima, infatti, è contrario ai più pacifici orientamenti di legittimità, che riconoscono all’eventuale condotta colposa del danneggiato una “possibile rilevanza solo ai sensi dell’art. 1227 c.c.” (ossia Concorso del fatto colposo del creditore).

Infine, la Suprema Corte ricorda come i giudici di secondo grado avessero già escluso, oltre al caso fortuito, anche l’esistenza di elementi di colpa in capo alla vittima: per questi motivi, il ricorso viene rigettato. Al visitatore inciampato nel museo a causa di un gradino sbeccato spetta il risarcimento richiesto.

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