Conducente aggressivo: denuncia e revisione patente

Cosa rischia un conducente aggressivo che se la prende con le forze dell’ordine quando viene fermato alla guida? 

conducente aggressivo

Denuncia e revisione della patente per il conducente aggressivo

Il conducente che reagisce al controllo degli Agenti di Polizia in maniera eccessiva, furente e in stato di alterazione psicofisica va incontro al deferimento da parte dell’Autorità Giudiziaria per una serie di gravi reati, oltre alla revisione della patente di guida per l’accertamento dei requisiti psicofisici e dell’idoneità tecnica.

In tal caso, l’adozione del provvedimento è giustificata anche in assenza del rilevamento di una specifica violazione delle norme del Codice della Strada e si ritiene, inoltre, corretto che la P.A. abbia agito senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

Lo ha stabilito il T.A.R. Lombardia, sezione I, nella sentenza n. 512/2019, respingendo il ricorso di un automobilista nei cui confronti è stata disposta la revisione della patente di guida e un nuovo esame di idoneità psicofisica e tecnica, ai sensi dell’art. 128 del vigente Codice della Strada.

Dunque, con tale decisione, il Collegio evidenzia che la facoltà dell’Amministrazione ex art. 128 del Codice della Strada può essere esercitata in relazione a qualsiasi fatto che faccia emergere dubbi sulla persistenza nel conducente dei requisiti necessari alla guida, non essendo necessaria la contestazione di una specifica violazione di norme stradali o di disposizioni civili o penali.

Perché il T.A.R. ha disposto la revisione della patente?

Nel caso in esame, nonostante non sia stata rilevata una precisa violazione delle norme del Codice della Strada, i Giudici han ritenuto doveroso l’invio del rapporto all’Ufficio della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti necessari, tra cui l’accertamento delle condizioni psicofisiche del titolare della patente e la persistenza in capo al conducente dei requisiti necessari alla guida.

Tale decisione è stata ampiamente giustificata dalla condizione di alterazione psicofisica del ricorrente, dalla sua eccessiva reazione, dalla furia senza controllo e dalla conoscenza del soggetto e dei suoi precedenti di alcolismo e tossicodipendenza.

Secondo la nostra opinione, nel caso di specie, tale provvedimento non costituisce un atto preordinato da parte dei Giudici Amministrativi a disporre la sospensione o la revoca della patente: esso, in realtà, è unicamente volto alla revisione ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, riguardante la verifica dei requisiti di idoneità psicofisica e tecnica, resisi necessari alla luce degli eventi indicati.

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