Congedo di paternità per nascita (e morte) del neonato: le novità dall’Inps

Quando nasce un figlio è automatico pensare che la madre rimarrà a casa in maternità per qualche mese, a godersi (e subirsi, alle volte) il neonato: un diritto che indubbiamente le spetta ma che non è esclusivamente suo. Seppur capiti che passi più in sordina anche il padre ha diritto a un periodo di congedo di paternità per la nascita (e, nel malaugurato caso in cui succeda, anche per la morte) del figlio appena venuto al mondo o appena adottato.

congedo di paternità

Con la circolare n.42 dell’11 marzo 2021 l’Inps ha disposto la proroga e l’ampliamento (da 7 a 10 giorni) del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2021. Con la stessa deroga è stato disposto anche l’ampliamento della tutela in caso di morte perinatale del figlio.

Modifiche al congedo di paternità, cosa prevede la circolare dell’Inps

Le nuove modifiche prevedono l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento) del minore.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

Chi può presentare la domanda per il congedo di paternità

Possono presentare domanda solo i  lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. È inoltre possibile fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Congedo fruibile anche dai padri che hanno perso il figlio

Con le modifiche inserite è espressamente previsto all’art. 4 c.23 della legge 178/2020 che “Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di […]”.

La tutela deve essere garantita nel caso di morte perinatale avvenuta nei primi 10 giorni di vita del bambino. Per questo motivo “il congedo può essere fruito entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche in caso di:

  1. figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  2. decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).”

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Congedo obbligatorio aumentato a 10 giorni

La circolare prevedere quindi che “la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni (più uno di congedo facoltativo) da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, oppure nel caso di morte perinatale avvenuta nel periodo sopra indicato.”

Congedo anche per adozione e affidamenti

Per quanto riguarda le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, “i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a sette giorni di congedo obbligatorio (più uno di congedo facoltativo), anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021. Anche nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021 è riconosciuto il diritto a sette giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo”.

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