Creazione di un falso profilo sui social: cosa si rischia?

Ti è capitato di avere a che fare con un falso profilo sui social? Ti spieghiamo quali sono i presupposti del reato di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 c.p..

Creare un falso profilo sui social può portare a una condanna per il reato di sostituzione di persona

Cosa succede se un soggetto crea un falso profilo su Facebook, utilizzando una fotografia di un soggetto realmente esistente, per esempio con lo scopo di intrattenere rapporti con soggetti terzi che credono di stringere amicizia con la persona raffigurata in foto?

Conformandosi al proprio precedente giurisprudenziale, la Cassazione, con una sentenza del 2018, ha ritenuto che la creazione e l’utilizzo di un falso profilo su un social networkattraverso l’abusivo utilizzo di un’immagine di una persona del tutto inconsapevole, sia condotta idonea ad integrare la fattispecie di cui all’art. 494 c.p..

Detta norma di vecchio stampo è stata ritenuta applicabile anche al mondo dei social network e nel caso specifico a quello di Facebook, ed anzi tale fenomeno ha preso una piega inaspettata: a causa della strutturale impossibilità di controllare l’identità personale di chi opera in rete o si iscrive ad un social network, si è assistito al proliferare della creazione di identità fittizie o multiple, anche per scopi illeciti, ed a volte, come nel caso in esame, per commettere reati a danno di minori.

Secondo la norma citata, colui che al fine di trarre vantaggio induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona o un falso stato, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Quando si configura il reato

Presupposto del reato è l’induzione in errore altrui, configurabile nel caso oggetto della sentenza, in cui l’uomo di una quarantina d’anni si era finto minorenne, così da indurre le sue vittime di minore età a concedergli la loro fiducia, poiché convinte si trattasse di una relazione virtuale tra pari età, mentre le stesse, se avessero conosciuto la reale età dell’uomo, non avrebbero intrapreso alcuna relazione virtuale con lui. 

In conclusione, quindi, per incorrere nel reato di sostituzione di persona non basta creare un profilo falso, con l’uso di elementi identificativi di un soggetto realmente esistente, ma occorre che vi sia lo scopo di indurre in errore la vittima per ricavare un vantaggio.

Detto vantaggio non è da confondersi con la nozione di lucro, in quanto l’utilità che si intende perseguire può riguardare qualsiasi aspetto personale o della vita di relazione e non solo di scopo economico.

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