Contratto di locazione: non è necessaria la raccomandata per disdirlo

Così ha deciso la Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 29 maggio 2013, n. 13449, che ha sottolineato come la forma della disdetta sia libera, sia in quanto è sancita la libertà delle forme della manifestazione di volontà di non rinnovare il contratto, sia a seguito dell’abrogazione dell’art. 3 della Legge n. 392 del 1978, sostituito dall’art. 14 L. n. 431 del 1998, in cui non viene prescritta la forma scritta a pena di nullità. Pertanto, sono da ritenersi equivalenti alla lettera raccomandata anche altri mezzi, che ugualmente alla raccomandata forniscano la certezza della tempestiva comunicazione, quali il telex o il telegramma, la PEC, la raccomandata a mano, oppure un atto processuale, quale l’intimazione di sfratto per finita locazione.

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