La Corte di Cassazione, sez. I civile del 12/04/13 n. 8929 ha rigettato il ricorso di un marito diretto ad accertare l’addebito della separazione alla moglie, che avrebbe intrapreso una “relazione” sentimentale attraverso uno scambio di messaggi via Internet.
La Corte ha infatti ritenuto che dalla mail risultava un legame della signora con un altro uomo, che però «si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui».
La sentenza ha ribadito che «la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge».
Maggiori informazioni sul Diritto di Famiglia
Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it
Non si effettua consulenza legale gratuita.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.