Crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità slittate al 2022

Il 6 giugno 2020 sulla Gazzetta ufficiale 143 è stata pubblicata la legge n. 40 del 5 giugno 2020, un decreto correttivo indicante le disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

crisi d'impresa

Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza… rinviato al 2022?

Le nuove disposizioni del decreto sarebbero dovute entrare in vigore il 1° settembre 2021 con il Codice della crisi d’impresa, ma pare che la commissione ministeriale istituita dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia abbia rimandato alla primavera del 2022 la sua entrata in vigore.

Ma perché il rinvio?

Le motivazioni che hanno portato a tale scelta sono relative alla crisi economica e del lavoro in atto, legata all’emergenza sanitaria, e al fatto che dovrà già entrare in vigore una nuova direttiva comunitaria che imporrebbe di modificare nuovamente le normative nazionali.

In ogni caso, a partire dai 15 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 6 giugno 2020) sono diventate valide le misure relative all’istituzione dell’Albo dei gestori della crisi e quelle in merito alla competenza esclusiva degli amministratori per l’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.

La ratio delle modifiche è quella di segnalare la crisi di un’impresa prima che fallisca prevenendo sia le truffe che il fallimento e preservando la continuità dell’impresa, difficile da mantenere nel momento storico che stiamo attualmente vivendo: è questo uno dei motivi per cui l’applicazione del nuovo Codice della crisi d’impresa entra in vigore a distanza di un anno dalla sua approvazione (salvo ulteriori deroghe).

Il nuovo codice, che serve anche per ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, sostituisce la parola “fallimento” con “liquidazione giudiziale” che unitamente alle procedure d’allerta rappresentano le principali novità di questa riforma.

Cosa si intende per stato di crisi?

Quando il nuovo codice della crisi d’impresa parla di “stato di crisi”  si riferisce allo “squilibrio economico-finanziario idoneo a rendere probabile l’insolvenza del debitore […] legato all’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” cosicché il rischio di segnalazioni di crisi “precoci” si riduca.  

Il concetto è dunque semplice: muoversi prima che l’azienda fallisca ma non quando ancora non c’è bisogno di un intervento di “salvataggio”. Proprio per limitare le segnalazioni il decreto correttivo prevede le seguenti modifiche.

Che cosa cambierà? Le principali novità

Con  il nuovo codice viene inserito un modello unico processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza che, una volta accertato, avvierà una fase di trattazione per il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale.

Modifiche al procedimento di allerta

In merito al procedimento di allerta sono stati modificati i limiti relativi all’obbligo dell’Agenzia delle Entrate per l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato. L’Agenzia delle Entrate dovrà diffondere l’avviso al debitore entro 60 giorni dalla comunicazione dell’irregolarità.

Secondo le nuove disposizioni i limiti oltre i quali scatteranno gli obblighi di segnalazione sono differenti a seconda di quanto dichiarato:

  • 100mila euro se l’ammontare delle dichiarazioni relative all’anno passato non è superiore a 1 milione di euro;
  • 500mila euro se l’ammontare delle dichiarazioni relative all’anno passato non è superiore a 10 milioni di euro;
  • 1 milione di euro se l’ammontare delle dichiarazioni relative all’anno passato non è superiore a 10 milioni di euro.

Modifiche all’OCRI (Organismo di composizione della crisi di impresa)

Tra le novità introdotte dal decreto c’è anche la modifica delle modalità di scelta dei componenti dell’Ocri: è stato stabilito infatti che il rappresentante dell’associazione di categoria più rappresentativa del settore di riferimento del debitore sarà indicato dallo stesso debitore che proporrà una rosa di nomi che verranno poi scelti dall’associazione alla quale spetta la decisione per i componenti dell’Ocri.

Modifiche per i piano di risanamento

Le novità riguardano anche i piani di risanamento: secondo il decreto infatti l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può disporre di un piano di risanamento che gli servirà per assicurarsi un equilibrio economico finanziario: per poter essere accettato il piano però deve avere data certa, indicare l’attuale situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa e i motivi che hanno portato alla crisi e deve precisare come si intende risanare i debiti dell’impresa.

Inoltre il piano, per essere accettato, deve essere attestato da un professionista indipendente che verificherà sia le veridicità dei dati inseriti dall’azienda nel piano che la sua possibile concreta realizzazione.
Verifiche necessarie per far sì che il piano possa essere promosso e, una volta autorizzato, funzioni e risani effettivamente l’azienda.

Modifiche per l’esecuzione del piano omologato

Il piano omologato deve essere eseguito dal debitore che verrà costantemente vigilato e aiutato dall’Occ: spetteranno al debitore le vendite e le cessioni, da effettuare mediante procedure competitive.

Inoltre è previsto che semestralmente l’Occ debba riferire al giudice tutto il necessario sullo stato dell’esecuzione del piano omologato, il quale potrà eventualmente autorizzare sblocchi e autorizzazioni a vantaggio del debitore.

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Iscrizione all’albo dei gestori della crisi

In merito all’albo dei gestori della crisi è previsto che potranno iscriversi i professionisti di differenti ordini professionali:

  • Avvocati;
  • Dottori commercialisti;
  • Esperti contabili;
  • Consulenti del lavoro;

Per il momento possono essere iscritti all’albo anche i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che documentano di essere stati nominati in almeno due procedure di fallimento negli ultimi 4 anni in qualità di curatori, fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Tutti i professionisti devono comunque dimostrare, per poter essere iscritti, di aver assolto gli obblighi di formazione.

Necessario per il mantenimento all’iscrizione all’albo dei gestori della crisi è l’aver ottenuto un aggiornamento biennale. Il requisito potrà essere ottenuto in differenti modi:

  • Con 40 ore di aggiornamento per avvocati, commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • Con 200 ore di aggiornamento per tutti gli altri soggetti interessati.
studio legale zambonin

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