Danno da vacanza rovinata: passare le ferie serene è un diritto

Con il passare degli anni anche la giurisprudenza attribuisce sempre più importanza alle ferie e alla serenità – soprattutto mentale – che queste sono in grado di garantire ai viaggiatori. Nonostante l’estate sia ancora lontana sono già molti i lavoratori che si aggrappano al pensiero del relax e che hanno prenotato le vacanze o che sognano il meritato stop estivo. Lavoratori che, al sol pensiero di vedersi rovinare le ferie, sentono mancarsi la terra sotto i piedi, motivo per cui anche la Cassazione (ancora una volta) ha riaffermato l’esistenza di un “danno da vacanza rovinata” non solo patrimoniale.

Danno da vacanza rovinata: ultime dalla Cassazione

In una recente sentenza della Corte di Cassazione i giudici, esaminando il ricorso presentato da alcuni viaggiatori, hanno stabilito che “In secondo grado il giudice ha erroneamente deciso di applicare l’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 79 del 2011 secondo cui “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista dal luogo di partenza”. Per gli Ermellini si sarebbe dovuto applicare, invece, “ l’art. 44 dello stesso decreto, secondo cui – come sostenuto dalle vittime – Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico” si prescrive in tre anni.

Nello specifico, gli Ermellini ritengono che il giudice d’appello abbia impropriamente adottato una prospettiva antica, ormai mutata da oltre due decenni, in tema di danno non patrimoniale. Nella sentenza viene spiegato che “la lesione dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art. 2 Cost., è stata ascritta ai casi previsti dalla legge che consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali”.

Danno da vacanza rovinata: l’orientamento della giurisprudenza

Per altro verso, specifica la Cassazione, “già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale, individuandone il fondamento non nella generale previsione dell’art. 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata” (Cass. n. 5189/2010 ).

Anche successivamente la Corte ha cassato una decisione che aveva negato il danno da vacanza rovinata, affermando che la risarcibilità di tale danno “è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea” (Cass. n. 4372/2012).

Pacchetti turistici e danno da vacanza rovinata

Oltre alla giurisprudenza, anche la legislazione del settore concernente i pacchetti turistici ha posto l’attenzione sull’interesse del turista al “pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di piacere e riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali” come può essere il disagio psicofisico legato al mancato viaggio programmato causato dall’inadempimento contrattuale.

La Corte ricorda poi che già nel 2002 la Corte di Giustizia con sentenza n.168 aveva disposto che l’art. 5 della direttiva n.90/314/CEE dovesse essere “interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali” (ossia quelli psicologici), “al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un’importanza sempre maggiore alle vacanze“.

E non finisce qui: nel caso in cui l’inadempimento “non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre (e indipendentemente) alla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

La decisione della Cassazione

Fatte tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione bolla come manifestamente errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata “secondo cui il termine danno alla persona deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali sia perché è tale l’accezione tecnica del termine e sia perché, altrimenti, la distinzione non avrebbe senso. In tema di vacanza rovinata, infatti, è chiaro che ci si riferisce sempre a danni morali, in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali”.

Se la vostra vacanza minaccia di essere rovinata, dunque, state tranquilli: mal che vada potreste essere risarciti anche per le pene subite per il mancato viaggio.

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