Dividere un’eredità

Se più soggetti sono chiamati all’’eredità, si instaura uno stato di comunione ereditaria. In questo caso, affinchè ogni coerede si veda assegnata una quota concreta del patrimonio ereditario è necessario procedere alla divisione dei beni in misura proporzionale alle quote legali o testamentarie.

Dunque ad ogni “comunista” è sempre data la facoltà di domandare la divisione, infatti a norma dell’’art. 713 c.c. ciascun coerede può chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione ereditaria. L’’atto di divisone può avere natura negoziale, quando le parti riescono a raggiungere un accordo e pervenire a una divisione in via amichevole, o natura giudiziale nel caso in cui tale accordo non venga raggiunto. Vi sono alcuni casi, però, in cui il codice prevede espressamente delle limitazioni al diritto di divisione, ovvero quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori d’età, il testatore può disporre che la divisione abbia luogo non prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’’ultimo nato; ancora, può disporre che la divisione dell’’eredità non abbia luogo se non sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia l’’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può consentire che, su istanza di uno dei coeredi, la divisione si effettui senza indugio e entro un termine minore di quello previsto dal de cuius.

La divisione è più “semplice” se ha ad oggetto beni mobili (denaro, titoli, etc.), mentre è più complessa quando occorre dividere beni immobili.

In quest’ultimo caso, il codice predilige l’assegnazione ad uno o più condividenti, tuttavia occorre sapere che è anche possibile la vendita all’’asta dei beni, il cui ricavato (liquido) potrà essere agevolmente diviso.

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