Domain Name e concorrenza

La diffusione di Internet e le potenzialità economiche di questo mezzo di comunicazione, hanno creato ipotesi di danno prima sconosciute, le quali hanno richiesto una rielaborazione della normativa già esistente in materia di marchi e di concorrenza sleale.
Negli ultimi tempi, numerose pronunce si sono occupate della tutela del “domain name”, ovvero il nome identificativo del sito web.
Per la sua capacità di identificare l’utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura da esso offerti al pubblico, il “domain name” assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo di un’attività economica, che può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di alte imprese, anche non presenti sulla rete Internet.
La disciplina applicabile al domain name è, per analogia, quella dell’insegna, poichè il domain name identifica e pubblicizza il sito, sede virtuale dell’attività di impresa del server. Ne consegue che vanno applicati gli articoli 2564 e 2568 c.c., che impongono all’imprenditore di differenziare quell’insegna che – per l’oggetto o per il luogo in cui è esposta – possa creare confusione con quella di un’altro imprenditore.
Per questo, costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c., la registrazione e l’uso come “domain name” della denominazione sociale di un imprenditore concorrente al fine di rendere un servizio analogo a quello reso da quest’ultimo.
Costituisce atto di usurpazione dell’insegna altrui la registrazione di un domain name non solo identico a quello già registrato da un altro imprenditore, ma anche avente stesso prefisso e diverso suffisso rispetto ad altro preventivamente registrato, anche qualora tale sito sia ancora in costruzione, data l’idoneità dello stesso a dirottare gli utenti dal sito, precedentemente aperto, sul nuovo.
L’illiceità persiste anche in caso in cui l’uso del nome di dominio confondibile con un segno distintivo altrui anteriore sia avvenuta “per caso” e non solo quando sia avvenuta all’esclusivo scopo di ottenere un ingiusto profitto.
Di contro, essendo il domain name assimilabile sia nella funzione, sia nelle forme di tutela, all’insegna, non configura concorrenza sleale per confusione la condotta dell’impresa che usi quale domain name una parola genericamente usata da tutti per contraddistinguere prodotti appartenenti ad un genere determinato.
Per quanto riguarda la responsabilità per i danni, si rileva che l’ente gestore del provider che consente l’utilizzazione della rete internet alla è solidalmente responsabile con l’utilizzatore del marchio ogni qualvolta abbia omesso di vigilare, usando la diligenza propria dell’operatore professionale, sull’indebito utilizzo in rete del marchio altrui.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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