Droghe leggere – rideterminazione delle pene

A seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale che “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’articolo 77, comma 2, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti legge – degli articoli 4 bis e 4 vicies ter del Decreto Legge n. 272/2005, come convertito con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 49/2006, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del D.P.R. n. 309/90”, in caso di condanna per la c.d. “droga leggera” va applicata la pena prevista dall’art. 73, comma 4, del D.P.R. n. 309/90, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla Legge n. 49/2006.

Pertanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità è tornata, nuovamente, vigente la disciplina sugli stupefacenti contenuta nel D.P.R. n. 309/90, nella versione precedente alla novella del 2006 (Legge Vassalli-Iervolino).

Si evidenzia, pertanto, per le droghe “pesanti” un aggravamento sanzionatorio con un ritorno all’applicazione della pena della reclusione “da 8 a 20 anni” (non più “da 6 a 20 anni”); mentre per le droghe “leggere” si giunge ad un trattamento sanzionatorio più favorevole, essendo prevista e “riattivata” dalla sentenza costituzionale, una pena detentiva “da 2 a 6 anni di reclusione” (prima uniformata a quella prevista per le droghe “pesanti”).

Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 15152 del 2 aprile 2014) è intervenuta sul punto, annullando con rinvio alla Corte d’Appello per la rideterminazione della pena in concreto (fermo, ovviamente, il giudizio di responsabilità), non potendo la stessa rideterminare la pena, ex art. 620, comma 1, lettera l) c.p.p., in ragione della indeterminata percentuale delle sanzioni pecuniarie individuate dal Giudice di merito, tale da imporre un nuovo intervento del Giudice a quo.

Nella specie, i tre ragazzi impugnavano per Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che confermava la decisione (resa all’esito di giudizio abbreviato) con cui il GIP del Tribunale di Crotone li dichiarava colpevoli del delitto di concorso in illecita coltivazione di 213 piante di canapa indiana di altezza variabile (da 70 a 120 cm) idonee alla produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana per migliaia di singole dosi droganti (come rilevato dal consulente chimico del P.M., per cui si escludeva anche la riconoscibilità dell’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 5, L.S. (oggi divenuta autonoma ipotesi di reato) per “l’elevato numero di dosi fornite dalla piantagione”) e li condannava, concesse a tutti le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva per M. e MI., a 4 anni e 6 mesi di reclusione ed € 30.000,00 di multa per M., a 4 anni di reclusione ed € 24.000,00 di multa per MI. ed a 3 anni di reclusione ed € 18.000,00 di multa per MA.

In primis, la Cassazione, per rispondere alle doglianze dei tre imputati, si sofferma sulla disciplina relativa alla coltivazione di piante da stupefacente e sull’offensività della condotta da accertata concretamente.

Sul punto, la Corte richiama una sentenza delle Sezioni Unite (n. 28605/2008, Di Salvia) in cui viene definitivamente chiarito come integri un contegno penalmente apprezzabile ogni attività non autorizzata di coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia attuata in funzione di un uso soltanto personale del prodotto della coltivazione (nel caso de quo, nessuno degli imputati dichiarava di farne uso), in quanto “la coltivazione presenta la peculiarità di dare luogo ad un processo produttivo astrattamente capace di autoalimentarsi attraverso la riproduzione dei vegetali”, sottolineando che, in ogni caso, spetta al Giudice di merito l’apprezzamento della eventuale “inoffensività in concreto” della condotta quando le oggettive circostanze del fatto e le modalità d’azione portino ad escludere ogni lesione dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice (sentenza Corte Costituzionale n. 360/1995).

Nel caso in esame, è stata concretamente verificata nel giudizio di merito “l’idoneità produttiva di sostanza drogante”, in base agli accertamenti chimico-tossicologici effettuati durante le indagini preliminari (conclamata presenza del principio attivo nelle infiorescenze delle piante in sequestro).

La Suprema Corte torna, poi, ad analizzare il regime sanzionatorio applicabile al reato di illecita coltivazione di piante produttive di sostanza stupefacente (marijuana), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e la legalità delle sanzioni applicate in concreto dai primi Giudici.

Nel caso degli attuali tre ricorrenti, responsabili di un reato riguardante una droga “leggera”, quale la marijuana, non può che essere quello assai più favorevole previsto dall’art. 73, comma 4, L.S., oggi tornato in vigore.

E’ agevole constatare che le pene inflitte ai tre imputati sono state determinate dai Giudici di merito in base a parametri normativi (pena edittale detentiva) divenuti oggi illegittimi.

Evenienza che rende necessaria una rivisitazione del trattamento sanzionatorio, cui dovrà procedere il Giudice di merito (Corte d’Appello), previo annullamento con rinvio dell’impugnata decisione di appello. Annullamento che mantiene ferme, però, le statuizioni sulla responsabilità penale dei tre ricorrenti e sulla qualificazione giuridica del fatto – reato loro ascritto (art. 73, comma 1, L.S.), sulle quali interviene il giudicato sostanziale.
E’ chiaro che il Giudice d’Appello, quale Giudice di secondo grado o quale Giudice di rinvio, sarà vincolato (a meno di convalidare un improprio incremento dell’afflittività sostanziale della sanzione) alla rimodulazione della pena, rendendola conforme ai “nuovi” più favorevoli minimi edittali detentivi e altresì pecuniari (se anch’essi definiti nel minimo edittale).
E’ chiaro, che a tale rivisitazione non può procedere il Giudice di legittimità (art. 620 c.p.p., lettera l) avuto riguardo alla indeterminata percentuale delle sanzioni pecuniarie individuate dai Giudici di merito per due dei ricorrenti (MA. e MI.) e alla coeva necessità di rinviare, comunque, gli atti al Giudice a quo per la definizione della pena, detentiva e pecuniaria, da applicarsi al M.

La sentenza impugnata, sostiene la Suprema Corte, “deve, quindi, essere annullata in riferimento alla sola misura delle pene inflitte ai tre ricorrenti, rinviandosi gli atti alla Corte d’Appello di Catanzaro (diversa sezione) perché proceda a una loro nuova determinazione, conforme al dettato del vigente art. 73, comma 4, L.S….”.

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