Sull’inerzia colpevole per il mantenimento dei figli maggiorenni

L’art. 337septies c.c. afferma che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”. La Giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la sussistenza o meno dell’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti dei figli sia ancorato al raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte di questi ultimi ovvero alla circostanza per cui il mancato conseguimento dell’indipendenza economica sia riconducibile a colpa.

Ed infatti: “l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica ovvero che è stato posto nella concreta posizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta” (tra tante, Cass. Civile n. 24498/2007).

Ed ancora: “il Giudice non può prefissare un termine all’obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (ancorchè desunto, come nel caso, dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà e dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare impiego) bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli ovvero non sia stato in grado di raggiungere l’autosufficienza economica per propria colpa” (Cass. Civile n.8221/2006).

Al riguardo, si segnala la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania (sentenza n.571/2014) la quale, confermando la decisione dei Giudici di primo grado, ha respinto il ricorso di 24enne che chiedeva il ripristino del “contributo” mensile del genitore ritenendo che, il rifiuto di lavorare in un call center, anche se a tempo determinato, non era giustificato e avrebbe, quindi, integrato il requisito della “inerzia colpevole”.

Occorre, però, ricordare i principi espressi dai Giudici della Suprema Corte sul tema della “inerzia colpevole” secondo cui “ deve, in via generale, escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia” (Cass. Civile n.4765/2002).

Questo per sottolineare come sia sempre necessario valutare la legittimità della pretesa economica alla luce di ogni singolo caso diversificandosi i risultati a seconda delle circostanze concrete.

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