La Corte di Cassazione, con la sentenza n°26972 del 11/11/2008 ha preso posizione sullimportante questione del risarcimento del così detto danno esistenziale.
Con questa decisione la Corte ha, in primo luogo, ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso dalla legge nonché in quelle ipotesi in cui la risarcibilità del danno non patrimoniale, pur non espressamente prevista da una norma di legge, è ammessa sulla base di uninterpretazione costituzionalmente orientata dellart.2059 c.c., per avere il fatto illecito violato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
I giudici, hanno poi esaminato il contenuto della nozione di danno non patrimoniale ed hanno affermato il principio secondo il quale il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, allinterno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie, se non con valenza descrittiva.
Da questo principio è stato tratto il corollario secondo cui non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità dun danno definito esistenziale, inteso quale la perdita del fare areddittuale della persona.
Ed infatti ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, il danno esistenziale costituisce nè più nè meno che un ordinario danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c.: in tal caso, secondo il Giudice, il danno esistenziale non può essere liquidato separatamente.
Ed invece quando un pregiudizio definito esistenziale sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso non sarà risarcibile.
I Giudici della Suprema Corte hanno così negato la risarcibilità dei danni non patrimoniali bagattellari, ossia futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive della gravità ed hanno altresì avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal Giudice di Pace secondo equità, di danni patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame.
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