Favoreggiamento dell’immigrazione: falsificazione documenti è aggravante

A seguito dei recenti fatti di cronaca riguardanti Mimmo Lucano, sindaco di Riace arrestato lo scorso 2 ottobre 2018 con l’accusa di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, oggi esaminiamo un’attuale pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione riguardante proprio questa fattispecie di reato e la possibile connessa aggravante di falsificazione di documenti.

Mimmo Lucano, sindaco e uomo simbolo dell’accoglienza e della possibilità di una nuova vita, pluripremiato e riconosciuto da tutto il mondo, è stato arrestato e posto ai domiciliari su provvedimento della procura di Locri, che lo accusa di aver favorito l’immigrazione clandestina. Le accuse, inizialmente molteplici, si riferiscono ora al solo al presunto tentato matrimonio fittizio di una cittadina etiope ed al suo connesso inserimento clandestino in Italia.

In un primo momento posto sotto il regime degli arresti domiciliari, ora Lucano, a seguito della revoca a tale misura, non potrà più soggiornare nella cittadina di Riace, per effetto di provvedimento del Tribunale del riesame.

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La sentenza sul favoreggiamento dell’immigrazione e falsificazione di documenti: aggravante, non reato autonomo

Come viene interpretata, giuridicamente parlando, la falsificazione dei documenti per favorire l’illecito inserimento in Italia di un soggetto che non ne avrebbe diritto?

Il 24 Settembre 2018 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 40982 viene chiamata a pronunciarsi in merito alla disciplina dell’immigrazione, in particolar modo facendo riferimento al favoreggiamento dell’immigrazione ed alle sue circostanze aggravanti di cui all’art. 12 c.3 D.Lgs. 286/1998.

La Corte è chiamata a decidere se la violazione dell’art. 12 (che disciplina le disposizioni contro le immigrazioni clandestine) sia da intendersi come aggravante o come un reato differente rispetto a quello di favoreggiamento dell’immigrazione.

Le correnti di pensiero, a proposito, si dividono principalmente in due:

  • La prima intende la falsificazione di documenti come fattispecie autonoma di reato;
  • La seconda ritiene che la falsificazione di documenti sia una “semplice” aggravante che va ad aggiungersi al reato autonomo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, provocando un incremento di pena rispetto a quella prevista per il reato base.

Con la pronuncia poc’anzi citata, le Sezioni Unite ritengono corretta e fanno propria tale seconda interpretazione, specificando inoltre che il delitto in oggetto è un reato di pericolo o a consumazione anticipata, poiché il reato consiste nel porre in essere una qualsivoglia attività diretta a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico (T.U.).

Viene pertanto stabilito che le fattispecie previste nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al primo comma del medesimo articolo e non sono invece reati autonomi.

 

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