Guida in stato di ebbrezza e lavoro di pubblica utilità

La Legge n. 120 del 29/07/2010 ha introdotto nell’art. 186 Codice della Strada il comma 9 bis (e il comma 8 bis nell’art. 187 dello stesso Codice) che attribuisce al Giudice il potere di sostituire, “se non vi è opposizione da parte dell’imputato” la pena dell’arresto e dell’ammenda con il lavoro di pubblica utilità (LPU), ai sensi dell’art. 54 del D. Lvo n. 274/2000 (anche se il rinvio non è integrale, si veda infra).

Si tratta della possibilità per tutti i condannati per i reati p. e p. dagli artt. 186 e 187 Codice della Strada di effettuare una attività non retribuita in favore della collettività in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale” da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato (ONLUS…) o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
In concreto, la prestazione di lavoro, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, viene svolta a favore di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari in difficoltà oppure nel settore della protezione civile, della tutela e cura del patrimonio pubblico, culturale, architettonico e ambientale…o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del reo.

La riforma prevede, però, 2 condizioni ostative alla suddetta concessione:

  • la ricorrenza dell’aggravante prevista al comma 2 bis (“…Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo…” avere provocato, cioè, un sinistro stradale) . [1]
  • Avere già svolto il LPU in precedenza (…”il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta…”).

La durata della sanzione sostitutiva (LPU) è corrispondente alla durate delle pene sostituite, in deroga ai limiti edittali previsti dall’art. 54, comma 2 D.Lvo n. 274/2000, inoltre:

  • un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di LPU (mentre, a norma dell’art. 58 D.Lvo citato, un giorno di pena detentiva equivale a 3 giorni di LPU);
  • un giorno di lavoro di pubblica utilità viene ragguagliato con € 250,00 di ammenda (mentre l’art. 55, comma 2 D.Lvo citato, prevede un criterio di ragguaglio di € 12,00).

Per il resto, la novella rinvia alla disciplina generale della competenza penale del Giudice di Pace e rimane fermo il limite della prestazione delle 6 ore settimanali, salvo esplicita richiesta del condannato (cfr. art. 54, comma 3 D.Lvo n. 274/2000) ed il computo della pena sostitutiva resta quello indicato nel 5 comma dell’art. 54 D.Lvo n. 274/2000, in base al quale un giorno di LPU consiste in 2 ore, anche non continuative, di attività lavorativa.

IN PRATICA COME FUNZIONA

In primis, l’interessato, indagato per guida in stato di ebbrezza o guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, deve reperire, in tempi brevi, un ente accondiscendente, convenzionato con il Tribunale competente, e farsi rilasciare una dichiarazione di disponibilità al LPU, che deve essere, necessariamente, allegata alla richiesta di sostituzione della pena classica (pena detentiva e pena pecuniaria) con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Con la sentenza penale di condanna (es. il patteggiamento, anche in fase di indagini, ex artt. 447 ss. c.p.p.) o con decreto penale di condanna, il Giudice competente sostituisce la pena detentiva e la pena pecuniaria con il LPU e determina, in concreto, la durata del suo svolgimento presso l’ente scelto dal reoed incarica l’Ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente (ovvero, in mancanza, il comando dell’Arma dei Carabinieri) di verificare l’effettivo e il corretto svolgimento del LPU, ex art. 59 D.Lvo n. 274/2000.
Inoltre, le Amministrazioni e gli enti convenzionati assicurano il rispetto delle norme (previa individuazione di un responsabile “…che redige una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato…”) e predispongono tutte le misure necessarie a tutela della loro integrità fisica e psichica (es. copertura assicurativa).

  • A) In caso di svolgimento positivo del LPU: il Giudice, con fissazione di una nuova udienza, dichiara il reato estinto, revoca la confisca del veicolo (eventualmente) sequestrato, che deve essere restituito al suo proprietario e riduce della metà la sospensione della patente di guida.
  • B) In caso di violazione degli obblighi connessi al suo svolgimento, il Giudice, a richiesta del P.M. o d’ufficio, con le forme del procedimento di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p. “…tenuto conto dei motivi, delle entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva (LPU) con il ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca…”.

In sostanza, il Giudice, con un giudizio puramente discrezionale e tenuto conto della gravità della violazione degli obblighi posta in essere dal reo, può revocare la sostituzione, con il “ripristino” delle sanzioni originarie e può determinare la perdita degli ulteriori effetti favorevoli (estinzione del reato, revoca della confisca e dimezzamento della sospensione della patente).

E’ bene ricordare che lo svolgimento del LPU implica, necessariamente, una collaborazione operosa, attiva e consapevole da parte del condannato, per poter utilmente svolgere la sua funzione…

Nota

[1] Anche se diversi Giudici “illuminati” hanno disposto la sostituzione della pena classica con il LPU, anche in caso di incidente stradale (ex plurimis, sentenza Tribunale di Firenze n. 582/2011).

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