Il c.d. “nuovo danno non patrimoniale”

Il c.d. “nuovo danno non patrimoniale” è il risultato di un processo di ampliamento della tutela dei diritti risarcibili iniziato nel 1999 grazie alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 500 (che ha riconosciuto la risarcibilità degli interessi legittimi accanto ai diritti soggettivi) e culminato nel 2003 grazie ad una serie di sentenze della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 12 maggio 2003 n. 7281, 7282, 7283), orientamento confermato anche dalla Corte Costituzionale.
L’orientamento precedente identificava il danno non patrimoniale con il danno morale, risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge ai sensi dell’art. 2059 codice civile, e cioè solo in presenza di un fatto che costituisse reato a norma del codice penale, ovvero solo se conseguenza di un danno biologico alla persona, accertabile in sede medico-legale.
Il nuovo orientamento, invece, pone le proprie basi su una rilettura costituzionalmente orientata degli articoli 2043 e 2059 codice civile, secondo la quale vi sono valori dell’individuo di natura non patrimoniale considerati inviolabili dalla Carta Costituzionale, che hanno diritto di essere garantiti e protetti anche se non valutabili pecuniariamente o se non rientranti tra i casi stabiliti dalla legge.
Tra questi, vi sono tutti i diritti della persona (all’identità, al nome, al decoro, alla privacy), i diritti alla salute ed all’ambiente salubre, i diritti relativi all’ambito famigliare.
Proprio nell’ambito dei rapporti famigliari, il “nuovo danno non patrimoniale” ha avuto una larga applicazione e sono sempre più frequenti le pronunce che ammettono il risarcimento di danni non riconducibili a fatti che integrino l’estremo di un reato o a malattie accertabili in sede medico-legale, ma che prevedono un risarcimento per la lesione di valori costituzionalmente garantiti.
Per fare alcuni esempi, il Tribunale di Monza (sez. IV, 5/11/2004) ha accordato il risarcimento del danno non patrimoniale al genitore non affidatario al quale era stato impedito per lungo tempo di esercitare il diritto di visita al figlio per il comportamento ostruzionistico del genitore affidatario; il Tribunale di Venezia (sez. III, 30/06/2004) ha stabilito che il genitore che si disinteressi della propria prole è tenuto a risarcire anche il danno da lesione di un interesse di rilievo costituzionale, subito dalla prole nel corso della maturazione, crescita e sviluppo della personalità; il Tribunale di Mantova (sez. II, 30/08/2004) ha riconosciuto ai parenti della vittima, un danno da lesione del rapporto parentale.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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