Il contratto on-line

Ai sensi dell’art. 1325 cod. civ. i requisiti essenziali del contratto sono:

  • l’accordo tra le parti;

  • la causa;

  • l’oggetto;

  • la forma, quando prescritta dalla legge a pena di nullità.

Ciò significa che – salvo per i casi in cui la legge prescriva delle forme particolari per la stipulazione di determinati contratti (quali ad esempio la forma scritta o l’atto pubblico) – la generalità dei contratti potrà essere conclusa in qualsiasi forma e, dunque, anche in formato digitale.
Qualsiasi forma si adotti quando non ve ne è una precisa prescritta per legge, il contratto concluso tra le parti avrà sempre la medesima validità e cioè avrà “forza di legge” tra le parti che lo hanno stipulato e non potrà essere sciolto che per mutuo consenso o per le cause previste dalla legge (art. 1372 cod. civ.).

Quando il commercio elettronico è diretto a consumatori finali (forma più diffusa attualmente), si applicheranno le regole dettate dal D.Lgs. n. 50/1992 relativo alle vendite negoziate fuori dai locali commerciali e del D.Lgs. n. 185/1999 relativo alla contrattazione a distanza, entrambi oggi abrogati e convogliati nella disciplina a tutela del consumatore chiamata Codice del Consumo.
Detta normativa prescrive un obbligo particolare circa le informazioni che debbono essere date al consumatore, in modo chiaro e comprensibile, prima della conclusione del contratto a distanza ovvero:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica (art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 185/1999).

Oltre a ciò, trattandosi di un contratto concluso fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto nelle forme e nei modi di legge o in quelle più ampie garantite dal venditore (eventuali clausole restrittive devono intendersi nulle).
Anche tale diritto, nonchè delle forme e dei termini in cui va esercitato, va posto a conoscenza del consumatore mediante un’informativa chiara e completa.

Per quanto concerne il momento della conclusione del contratto, esso è differente a seconda di come sia posta l’offerta di vendita da parte del venditore: se nelle pagine del sito si trovano già tutti gli elementi del contratto, quali l’indicazione del fornitore dei beni o dei servizi, la descrizione dell’oggetto, il suo prezzo, le modalità di pagamento e di consegna, questi valgono come proposta contrattuale e sarà sufficiente per il compratore dare il proprio assenso nelle forme richieste dal sito medesimo (compilazione di moduli, inserimento del numero della carta di credito, click su un tasto del sito specifico) perchè il contratto si ritenga concluso.
Se, al contrario, il sito non contenesse tutti i requisiti essenziali del contratto, l’offerta non può considerarsi come una proposta, bensì come invito a proporre, ed il contratto sarà concluso solo nel momento in cui l’acquirente che ha fatto la sua proposta di acquisto riceverà l’accettazione da parte del fornitore di beni o servizi.
Il contratto telematico per il resto seguirà per lo più le regole contrattuali circa la validità, l’inadempimento, la responsabilità, ecc, dettate dal codice civile e dalle normative speciali per i contratti.

La prevalente differenza del contratto telematico rispetto ai contratti conclusi nelle forme più tradizionali è l’individuazione del foro competente a conoscere di eventuali liti e la legge ad esse applicabile.
Per quanto riguarda un contratto concluso da un consumatore nei riguardi di un fornitore professionale però, corre in aiuto la normativa a tutela del consumatore, che prevede quale foro competente e legge applicabile (in ambito Europeo) quella in cui si trova il consumatore stesso.
Negli altri casi (contratto tra operatori professionali o contratti extra Europei) bisognerà ricercare caso per caso la legge applicabile ed il foro competente.

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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