Il guidatore è responsabile del comportamento imprudente altrui

Il guidatore è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite di prevedibilità. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 121/2020.

Il guidatore è responsabile del comportamento imprudente altrui

I primi gradi di giudizio

Il GIP del Tribunale di Velletri aveva condannato l’imputato alla pena condizionale sospesa di otto mesi di reclusione con sospensione della patente di guida per sei mesi, per il reato di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo) perché per imprudenza, imperizia, negligenza e violazione di legge aveva cagionato il decesso della vittima.

Secondo la ricostruzione dei fatti l’imputato, alla guida del proprio furgone, stava viaggiando a 90 km/h (sebbene sul tratto vi fosse il limite di 50 km/h), aveva urtato la vettura condotta dalla vittima, che percorreva la medesima strada in senso opposto e che, senza rispettare la precedenza, aveva eseguito una manovra di svolta verso sinistra, tagliando la strada all’imputato. Per effetto dell’urto la vittima era deceduta.

Il ricorso in Cassazione del guidatore

Il guidatore imputato decide di impugnare la sentenza ricorrendo in Cassazione per tre motivi:

  1. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante quello che era stato un vero e proprio interrogatorio, e non – come qualificato – una dichiarazione spontanea;
  2. Erronea vigenza del limite dei 50 km orari sulla corsia dell’imputato: il limite di velocità non è emerso dal verbale della Polizia, ma solo da una consulenza tecnica richiesta dal giudice, effettuata tempo dopo l’incidente, in un momento in cui la segnaletica era stata modificata. Inefficacia prescrittiva del cartello riportante il limite di velocità: il cartello rinvenuto dal consulente tecnico, infatti, era posizionato 1.100 metri prima del luogo dell’incidente. Il sinistro era infatti avvenuto in un incrocio tra vie di accesso a proprietà private, dov’era da ritenersi 90 km orari il limite consentito;
  3. Il GIP aveva dato rilevanza esclusivamente alle dichiarazioni del pubblico ministero che sosteneva che, se l’imputato avesse rispettato il limite di velocità, l’incidente non si sarebbe verificato.

L’analisi della Cassazione

Con sentenza 121/2020 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, dando le seguenti motivazioni.

Anzitutto, rileva che i motivi proposti in sede di Cassazione siano gli stessi proposti in appello, da ritenersi dunque illegittimi in questo grado di giudizio. In secondo luogo i giudici di legittimità ritengono valide ed utilizzabili le dichiarazioni rilasciate dall’imputato alla Polizia Giudiziaria.

In merito al limite di velocità, secondo la Cassazione “Il fatto che l’odierno ricorrente procedesse ad una velocità di gran lunga superiore al limite, è emerso anche dalla consulenza tecnica operata dal pubblico ministero. E, a ben guardare, anche la consulenza tecnica della difesa, si è, per lo più spesa nel tentare di dimostrare che, anche se avesse proceduto ad una velocità conforme ai limiti, il camionista odierno ricorrente non avrebbe potuto evitare l’impatto con la Fiat Panda che gli si era parata all’improvviso davanti.

Inoltre, considerata la scarsa viabilità e che il furgone dell’imputato al momento della manovra della vittima distava 31 metri, era esigibile che l’imputato fermasse subito la marcia del veicolo vedendo la manovra azzardata.

Il principio di diritto: il guidatore deve prevedere imprudenze altrui

Dopo un’analisi della giurisprudenza in merito, la Cassazione afferma nuovamente il principio di affidamento: “l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.”.

La Cassazione conclude quindi ribadendo che “La disciplina della circolazione stradale per sua stessa natura impone l’implicito dovere di prospettarsi le condotte irregolari altrui. L’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite di prevedibilità”.

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