Il procedimento per decreto

Si tratta di un procedimento speciale, previsto e disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.p., che si caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un decreto penale di condanna “inaudita altera parte” su esplicita richiesta del Pubblico Ministero, quando all’imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria.
Lo scopo del legislatore è stato quello di deflazionare il carico processuale.
Attraverso il procedimento per decreto, infatti, vengono a mancare sia l’udienza preliminare, sia la fase dibattimentale, che diviene solo eventuale (a seguito di opposizione, si veda infra).
Esso è, pertanto, un giudizio extra-dibattimentale di tipo premiale, attivato innanzi il Giudice per le Indagini Preliminari per iniziativa unilaterale ed esclusiva del P.M..

PREMIALITA’ DEL RITO

  • Irrogazione da parte del G.I.P. di una pena pecuniaria che può essere diminuita sino alla metà del minimo edittale.

  • Non vengono applicate le pene accessorie.

  • La confisca viene applicata solo se obbligatoria.

  • A carico del condannato non sono poste le spese del procedimento.

  • Il reato si estingue dopo 5 anni (per i delitti) o dopo 2 anni (per le contravvenzioni) se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

  • La condanna non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

  • Anche se divenuto esecutivo (ex art. 648, comma 3 c.p.p.) non ha efficacia di giudicato nei procedimenti civili ed amministrativi.

Il P.M., svolte le indagini preliminari ed acquisite le fonti di prova in merito alla colpevolezza dell’imputato, quando ritiene che possa essere irrogata soltanto una pena pecuniaria, può presentare al G.I.P. richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicandovi la misura della pena.

PRESUPPOSTI

  • Che si tratti di reati perseguibili d’ufficio.

  • Che sia stata sporta valida querela –nei reati perseguibili a querela di parte- e che il querelante non abbia dichiarato di opporvisi.

  • Che il P.M. abbia richiesto l’applicazione solo di una pena pecuniaria, anche se sostitutiva di pena detentiva breve a norma degli artt. 53 e ss. Legge n. 689/1981.

  • Che la richiesta sia avanzata dal P.M. entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro.

  • Non vi sia la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Il G.I.P. può accettare la richiesta del Pubblico Ministero o rigettarla.

Qualora la richiesta non venga accolta, il G.I.P. restituisce gli atti al P.M. se non ritiene di dover pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.;
laddove, invece, il G.I.P. accolga la richiesta del P.M., emette direttamente il decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato, contenente la contestazione del reato, l’applicazione della pena e l’indicazione dell’avvocato di fiducia o d’ufficio (nominato ad hoc).

OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA

Le esigenze di semplificazione processuale connesse a tale rito non possono (e non devono) determinare una attenuazione delle garanzie dell’imputato, il quale se non ritiene convincente la statuizione di condanna contenuta nel decreto penale, può proporre opposizione al medesimo ENTRO 15 GIORNI DALLA NOTIFICA del provvedimento (art. 461 c.p.p.), chiedendo il giudizio immediato, abbreviato, il patteggiamento o presentare, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione ai sensi degli artt. 557 c.p.p. e 141, comma 3, D. Lv n. 271/89.
Legittimato a proporre opposizione è anche il difensore all’uopo nominato (oltre all’imputato personalmente e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria).

E’ bene sapere che se l’imputato è irreperibile o non viene rintracciato al domicilio eletto o dichiarato nel corso delle indagini preliminari, il G.I.P. revoca il decreto penale di condanna già emesso e restituisce gli atti al Pubblico Ministero, ex art. 460, comma 4, c.p.p..

In difetto di opposizione (non è stata proposta o è stata dichiarata inammissibile) il decreto penale diviene esecutivo al pari di una sentenza (art. 648, comma 3, cp.p.).

In ragione dei tempi ristretti per la proposizione dell’opposizione (15 giorni dalla notifica), per le formalità dell’atto richieste a pena di inammissibilità e delle diverse scelte che si presentano all’imputato, è consigliabile rivolgersi, senza ritardo, ad un avvocato penalista per valutare insieme le strade più opportune da seguire…

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