Immissioni moleste

L’art. 844 c.c. vieta le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se questi superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi.

Si ritiene che la normale tollerabilità vada riferita alle ripercussioni di una data attività sul fondo del vicino e nel valutare la normale tollerabilità si fa riferimento alla condizione dei luoghi in cui le immissioni si propagano.
L’art. 844 c.c., 2° comma, dispone che l’autorità giudiziaria nell’applicare la norma ponga in essere un contemperamento tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà e tenga conto della priorità di un determinato uso.
Pertanto, nel caso in cui le immissioni superino il limite della normale tollerabilità ma siano lecite in considerazione delle esigenze di produzione e della priorità dell’uso, il Giudice potrà ordinare all’immittente di introdurre opportuni accorgimenti atti a condurre le immissioni entro i limiti di tollerabilità o condannare l’immittente a corrispondere un indennizzo al soggetto passivo del pregiudizio.
Nel caso in cui, invece, le immissioni non solo superino la normale tollerabilità ma il Giudice non ritenga di poter contemperare le esigenza della produzione con le ragioni della proprietà, le immissioni restano illecite e l’immittente dovrà cessare la sua attività o ricondurla nei limiti della normale tollerabilità, oltre al risarcimento dei danni.
A riguardo si rileva come la Giurisprudenza della Suprema Corte abbia affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale determinato da immissioni moleste (Cass. Civile n.7875 del 31/0372009).
Tale pronuncia ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento a titolo di danno esistenziale determinato da immissioni moleste di fumo di sigarette ; in particolare, i Giudici hanno riconosciuto il danno in quanto le immissioni lamentate avevano inciso “sul modo di vivere la casa” dei danneggiati.
Ed infatti, questi ultimi, a causa degli impianti di filtraggio collocati proprio sotto le finestre dell’abitazione, erano costretti a vivere con le finestre sempre chiuse, anche nel periodo estivo.
Anche in caso di immissioni acustiche, secondo autorevoli esponenti del mondo giuridico italiano, vi sarebbero i presupposti per accedere alla tutela risarcitoria.
In particolare, l’interesse leso dalle immissioni acustiche sarebbe riconducibile al “diritto a riposo settimanale e alle ferie annuali” previsti espressamente dall’art. 36 comma 3 della Costituzione.

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