A decorrere dal 30/12/22 la Riforma Cartabia introduce nel codice penale nuove forme di pene sostitutive delle pene detentive brevi, entrando a far parte “a pieno titolo” nel catalogo delle pene.
Si tratta di tipologie di pene che a determinate condizioni consentono al condannato di evitare di scontare la pena in carcere.
Le nuove pene sostitutive
Le tipologie di pene sostitutive oggi in vigore sono le seguenti:
- Semilibertà sostitutiva può essere applicata dal Giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni e consiste nell’obbligo di trascorrere almeno 8 ore giornaliere all’interno di un Istituto di pena e per la restante parte del giorno di svolgere attività di lavoro, studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo un programma predisposto ed accettato dall’interessato;
- Detenzione domiciliare sostitutiva anche in questo caso può essere applicata dal Giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni e consiste nell’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza, o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute di condannato. Se tali particolari esigenze non sussistono, il condannato ha comunque diritto di lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o di salute.
In caso di mancata disponibilità di domicilio idoneo, l’ufficio esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia, individua soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.
Il Giudice può prescrivere, durante il periodo di detenzione domiciliare procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cd. braccialetto elettronico).
- Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal Giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni e consiste nella prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso Uffici della Pubblica Amministrazione o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal Giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori ad un anno e consiste nel pagamento di una somma calcolata dal Giudice moltiplicando i giorni della pena per un valore giornaliero non inferiore ad Euro 5 e superiore ad Euro 2.500,00.
Come va chiesta l’applicazione di una pena sostitutiva
Va innanzitutto osservato come la Riforma Cartabia attribuisce il potere di applicazione al Giudice di cognizione, ossia al Giudice che, occupandosi del dibattimento, giunge al riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e si accinge ad emettere una sentenza di condanna a pena detentiva nei suoi confronti.
Quando non viene disposta la sospensione condizionale della pena e la condanna viene contenuta nei limiti di irrogazione di una pena sostitutiva, ossia non superiore a quattro anni, il Giudice subito dopo la lettura del dispositivo, informa le parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva.
Se il difensore, munito di apposita procura speciale, oppure il condannato personalmente esprime il consenso, nel caso in cui non si debba disporre la conversione in pena pecuniaria, il Giudice dispone la sospensione del procedimento, incaricando l’Ufficio di Esecuzione penale Esterna di raccogliere tutte le informazioni utili, nonché di predisporre il piano di trattamento e l’individuazione dell’Ente presso cui svolgere i lavori.
Se gli atti acquisiti consentono la sostituzione, il Giudice alla successiva udienza integra il dispositivo con tutte le prescrizioni del caso, dandone lettura in udienza.
In caso contrario, ossia quando non ricorrono i presupposti per la sostituzione il Giudice conferma il dispositivo.
È chiaro quindi l’intento del legislatore che con detta riforma, vuole comprimere i tempi e gli Uffici interessati, senza la necessità, come accadeva prima, di dover ricorrere al Tribunale di Sorveglianza.
Si attribuisce così per la prima volta nella storia al Giudice del dibattimento il compito di proporre alla parte una tra le possibili ipotesi alternative alla detenzione per scontare le pene detentive brevi, anticipata alla fase della cognizione, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza, occupandosi anche dell’eventuale esecuzione della stessa.
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