La garanzia sui prodotti

La legge prevede che il venditore debba sempre prestare la garanzia del buon funzionamento del prodotto, ovvero che lo stesso sia immune da vizi e presenti la qualità descritta.
L’’ampiezza della garanzia offerta varia a seconda del bene acquistato (mobile o immobile), della natura dell’’acquirente (consumatore o meno), della presenza o meno di una garanzia convenzionale.

Garanzia “generale”
La disciplina generale sulla garanzia dei prodotti è contenuta negli artt. 1490 e seguenti del codice civile.
Essa prevede che il venditore debba garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso per cui è stata acquistata o che ne diminuiscano il valore.
Nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi, il compratore può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto oppure la risoluzione del contratto, cioè rendere il prodotto al venditore ed ottenere da questi la restituzione del prezzo pagato; tale seconda ipotesi non è solitamente usufruibile quando i vizi del prodotto siano lievi.
Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il caso in cui il venditore ne abbia riconosciuto l’esistenza oppure abbia dolosamente occultato il vizio.
La garanzia legale disciplinata dagli articoli del codice civile in esame si prescrive dopo un anno dalla consegna del prodotto.
Il compratore non può pretendere il rimedio del vizio in garanzia se, al momento dell’’acquisto del prodotto, egli lo conosceva o era facilmente riconoscibile, salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Garanzia a favore del consumatore
A questa garanzia generale se ne affianca una particolare, applicabile al caso in cui il venditore sia un professionista ed il compratore sia un consumatore.
In tale ipotesi la legge fornisce una tutela maggiore al consumatore, ritenuto la parte più debole del contratto, contenuta nel Decreto Legislativo del 06-09-2005, n. 206 agli artt. 130 e seguenti.
Ed infatti ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. n. 206/05 il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto, il consumatore ha diritto, a sua scelta (con i limiti indicati dall’articolo medesimo) alla riparazione o sostituzione del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
Effettuata la denuncia del difetto al venditore, questi può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio: il consumatore non è tenuto ad accettarlo, potendo sempre pretendere che venga disposto uno dei rimedi specificamente indicati dalla legge.
Unico limite all’’esperibilità dei rimedi sopra descritti è il caso in cui il prodotto acquistato presenti un difetto di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione; tale ipotesi non dà diritto alla risoluzione del contratto, ma solo alla diminuzione del prezzo di acquisto.
Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il consumatore deve denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta: la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
Una norma particolarmente importante perchè offre una tutela ancora maggiore al consumatore, è quella che prevede la presunzione che il difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene esistesse già a tale data, esonerando il consumatore dal provare che il vizio o difetto non sia stato da lui stesso causato.
La garanzia offerta al consumatore per tutti i prodotti in circolazione nell’Unione Europea è di due anni dalla data dell’acquisto.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Garanzia convenzionale
Oltre a quanto previsto dalla normativa di legge, molti prodotti sono dotati di una garanzia propria, c.d. garanzia convenzionale.
Ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. 206/2005 la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Tale garanzia non potrà limitare le norme a tutela del consumatore, che resteranno impregiudicate, e dovrà indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

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Un commento

  1. Ho acquistato con fattura in un sito ( leddiretto.it), del materiale elettrico, lampadine ed alimentatori. Dopo più di un anno ma meno di due, di alcuni di questi prodotti ne ho chiesto la sostituzione in garanzia, perchè difettosi. Mi hanno risposto che siccome li ho acquistati fon fattura la garanzia su i loro prodotti, è di un anno non di due. Secondo legge, è regolare questa procedura, io so che su tutto il territorio Italiano e su tutti i prodotti venduti a privati e aziende, gli anni di garanzia sono minimo due. Grato per la vostra risposta, distinti saluti.

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