La messa alla prova nel processo penale ordinario

Cos’è l’istituto della messa alla prova? Quando e come si può richiedere? Vale per solo per certi tipi di reati?

In cosa consiste la messa alla prova?

In risposta alla sentenza Torregiani, con cui la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della CEDU quanto al trattamento riservato ai detenuti negli istituti penitenziari, viene approvata la L. 67/2014 con cui viene introdotto l’istituto della messa alla prova, già previsto per il processo penale minorile, estendendolo, con gli opportuni correttivi, anche agli imputati maggiorenni.

Lo scopo dell’istituto è quindi quello di sfoltire il numero dei processi penali in corso, riducendo in prospettiva anche il numero degli ingressi in carcere.

La messa alla prova rappresenta un’ottima alternativa al processo e consente a chi è incappato in un incidente di percorso nella sua vita di rimediare, senza correre il rischio di una possibile condanna, in esito al processo penale.

È molto interessante soprattutto nel caso in cui i margini difensivi sono ridotti da un consistente apparato probatorio contro l’imputato, a dimostrazione della sua colpevolezza.

Vediamo in sintesi cosa prevede la procedura e quali sono le conseguenze per l’interessato.

Campo di applicazione

Si accede alla messa alla prova nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati nel comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale.

Una sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione – 32672/16 – ha esteso l’applicazione dell’istituto, ricomprendendovi anche i reati in forma aggravata che non superino i limiti di pena sopra indicati, avuto riguardo alla pena prevista per il reato base.

Quando si può richiedere

L’istanza può essere presentata nel corso delle indagini preliminari al GIP, previo consenso del pubblico ministero, al GUP nel corso dell’udienza preliminare ed anche in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

Nel corso della fase dibattimentale va proposta al Giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Come si richiede

Si richiede con una domanda orale o scritta rivolta al Giudice personalmente dall’imputato o dal suo difensore munito di procura speciale e consiste appunto nella richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

All’istanza è allegato un programma di trattamento elaborato di intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna ovvero la richiesta di elaborazione di detto programma.

L’imputato deve concordare con un apposito ufficio – UEPE – la redazione del programma di trattamento che consisterà nell’affidamento del soggetto ai servizi sociali per lo svolgimento di lavori socialmente utili.

Detto ufficio, ricevuta la domanda, convocherà l’interessato e tenuto conto delle sue attitudini e delle sue capacità lavorative, predisporrà il programma che, una volta sottoscritto dall’interessato, verrà inoltrato all’Autorità Giudiziaria.

L’ordinanza di ammissione, lo svolgimento dei lavori e le conseguenze

Se il giudice ritiene idoneo il programma di trattamento, ammette la messa alla prova e sospende il procedimento per dar modo all’imputato di svolgere i lavori socialmente utili.

L’UEPE relaziona costantemente l’Autorità Giudiziaria dello svolgimento del programma e se lo stesso viene correttamente eseguito, il Giudice, acquisita la relazione conclusiva dell’ufficio esecuzione penale esterna, dichiara con sentenza estinto il reato.

In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

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