È diffamazione dire che un minore è un animale?

La Corte di Cassazione ritiene che costituiscano reato di diffamazione quelle espressioni con le quali si “disumanizza” la vittima, assimilandola a cose o animali.

diffamazione

Il caso:

“Volevo solo far notare al proprietario dell’animale ciò che è stato procurato al volto di mia figlia. Domani al rientro del turno lavorativo prenderò le dovute precauzioni”: sono queste le parole della discordia, che hanno portato a processo l’autore della frase.

Il caso è stato presentato davanti al giudice di pace di Lecce da parte dei genitori del minore offeso dal messaggio inviato su una chat Whatsapp del gruppo del condominio dove entrambe e famiglie vivono. Inizialmente il giudice di pace ha assolto l’uomo che aveva inviato il messaggio per insussistenza del fatto. L’accusa era quella di diffamazione, reato disciplinato dall’art. 595 c.p., ma secondo il giudice di pace non erano nel caso concreto rinvenibili i presupposti per una condanna.

Il procuratore della Repubblica ha quindi impugnato la sentenza sostenendo che il fatto contestato fosse da considerarsi reato poiché il termine “animale” usato offensivamente, come in questo caso, ha una portata offensiva tale da considerarlo diffamazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del procuratore sostenendo che “La frase presenta un immediato contenuto offensivo espresso dalla parola “animale” riferita a un bambino. È vero che la recente giurisprudenza di legittimità ha mostrato alcune “aperture” verso un linguaggio più diretto e “disinvolto”, ma è altrettanto vero che talune espressioni presentano ex se carattere insultante. Sono obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si “disumanizza” la vittima, assimilandola a cose o animali (Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, in motivazione). Paragonare un bambino a un “animale”, inteso addirittura come “oggetto” visto che il padre ne viene definito “proprietario”, è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo e scaduto il livello espressivo soprattutto sui social media, conserva intatta la sua valenza offensiva”.

Per questo motivo i giudici di legittimità, con sentenza 34145/19, annullano la sentenza del giudice di pace passando la parola al giudice del rinvio.

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