Lavorare nei giorni festivi: potete dire no

Il vostro datore di lavoro vuole farvi lavorare nei giorni festivi infrasettimanali? Vi spiego perché potete dirgli di no.

Il dipendente ha diritto a rifiutarsi di lavorare nei giorni festivi

La Giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che il lavoratore abbia il diritto di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali.

Tale diritto soggettivo di carattere generale è rinunciabile solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non in virtù di una scelta unilaterale, ancorché motivata da esigenze produttive ed organizzative, dell’imprenditore.

Sull’argomento, ultima, in ordine cronologico, segnalo la sentenza della Corte di Cassazione del 15.07.2019 (di cui abbiamo già parlato qui).

Cosa succede, però, se la pretesa del datore di lavoro deriva da una clausola del contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro?

Sul punto sono intervenute delle pronunce della Corte che hanno affermato la nullità della predetta clausola in quanto la contrattazione collettiva non può derogare a diritti disponibili solo da parte del lavoratore.

Ed ancora, cosa succede, invece, se l’accordo sull’obbligatorietà dell’esecuzione lavorativa interviene già in sede di assunzione mediante un’espressa clausola del contratto individuale di lavoro.

Sul punto, si è espresso il Tribunale di Rovereto:  secondo i Giudici, tale clausola, anche se contenuta nel contratto individuale di lavoro sarebbe nulla.

Ed infatti: “la L. n. 260 del 1949, come modificata dalla L. n. 90 del 1954, riconosce il diritto ad astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. In ossequio all’art. 12 delle preleggi, non sono, dunque, suscettibili di applicazione analogica le eccezioni al divieto di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle predette festività solo in virtù di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Nella fattispecie nel contratto individuale di lavoro vi era una clausola secondo cui, qualora richiesto, le ricorrenti avrebbero dovuto lavorare nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge. Una siffatta clausola finiva con l’attribuire alla libera scelta del datore di lavoro il diritto di pretendere la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, violando così la ratio sottesa alla citata L. n. 260. Si rilevava, inoltre, come una scelta effettuata dal lavoratore in un momento di debolezza quale l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto) non poteva vincolarlo per tutta la vita lavorativa, considerata la variabilità delle esigenze personali”.

Avverso la predetta sentenza, il datore di lavoro ha proposto appello avanti alla Corte d’Appello di Trento. La Corte, con la sentenza n.3/2017, ha confermato la decisione del Tribunale di Rovereto, sollevando, però, diverse critiche da parte degli operatori del diritto.

Vi terremo aggiornati sull’argomento.

studio legale zambonin

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