Responsabilità dei genitori per la maleducazione dei figli

La responsabilità dei genitori è diretta se un minore provoca lesioni a un coetaneo e i danni sono il frutto di una cattiva educazione.

Responsabilità dei genitori in caso di lesioni personali tra minorenni

A riguardo, il Tribunale di Rieti – con la sentenza n. 312/2019 – ha condannato i genitori di un bambino esagitato che, mentre correva, colpendo la sedia su cui era seduto un coetaneo, ne ha provocato la caduta con conseguente frattura del gomito.

I genitori, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, sono infatti responsabili direttamente dei danni cagionati dal figlio se non dimostrano, come richiesto dall’art. 147 c.c di aver educato adeguatamente il minore, per evitare che lo stesso, al di fuori della famiglia, rappresenti una fonte di pericolo per gli altri.

Relativamente ai fatti di causa, i genitori del bambino danneggiato hanno agito in giudizio nei confronti dei genitori del bambino danneggiante, ritenuto responsabile di aver cagionato al proprio figlio la frattura del gomito sinistro, riportato in seguito a una caduta da una sedia, provocata dall’urto causato dalla corsa del bambino dei convenuti.

Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti – in qualità di genitori e legali rappresentanti del minore – al risarcimento di tutti i danni riportati dal figlio e, in subordine, l’accertamento della responsabilità del minore ai sensi dell’art. 2043 c.c. nella causazione dei danni riportati dal figlio minore e dei genitori ai sensi dell’art. 2047 c.c. in quanto soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace.

I convenuti si sono opposti alle richieste attoree, sostenendo che il sinistro si sia verificato per un caso fortuito, non imputabile al figlio minore e neppure a loro, quanto piuttosto ai genitori del minore danneggiato per omessa sorveglianza, chiedendo in subordine, in ogni caso, la riduzione delle pretese risarcitorie avanzate.

Per quanto riguarda l’inquadramento giuridico della vicenda, il Giudice – dopo un’attenta disamina degli artt. 2046 c.c (imputabilità del fatto dannoso), 2047 c.c. (danno cagionato dall’incapace) e 2048 c.c. (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte) – ha ricondotto la responsabilità dei genitori – per il danno cagionato dal minore ai sensi dell’art. 2043 c.c. – all’art. 2048 c.c., stabilendo la responsabilità diretta degli stessi, per fatto proprio, ossia per non avere – con idoneo comportamento – impedito il fatto dannoso, sussistendo così una presunzione di colpa.

Doveri dei genitori: educazione e sorveglianza

Per liberarsi dalla presunzione di colpa prevista dalla citata norma, i genitori devono provare l’osservanza dei precetti sanciti dall’art. 147 c.c. sui doveri dei genitori nei confronti dei figli, tra cui figura quello relativo all’educazione.

L’art. 147 c.c infatti impone ai genitori “l’obbligo di mantenere, ma anche di istruire ed educare i figli, esercitando quindi su di questi la necessaria vigilanza“; i genitori devono quindi fornire la prova positiva di “aver impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore”.

Il dovere di sorveglianza sul minore non deve intendersi in senso assoluto, come presenza ininterrotta e personale del genitore, ma relativa, ossia rapportata alla maturità del minore, alla sua indole, al grado di educazione e maturazione raggiunta e alle caratteristiche dei luoghi in cui il figlio viene lasciato libero di muoversi, per valutare la correttezza dei rapporti dello stesso con la vita esterna della famiglia, in modo tale da non far presumere che il minore possa costituire una fonte di pericolo per sé stesso e per le altre persone.

In esito, dunque, il Tribunale di Rieti ha ritenuto fondata la domanda degli attori – con sentenza n. 312/2019 – dichiarando la responsabilità dei genitori convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2048 c.c, condannandoli al risarcimento di tutti i danni, oltre al pagamento delle spese processuali e dei compensi.

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