La non punibilità per particolare tenuità del fatto

La pena potrebbe non essere applicata in caso di particolare tenuità del fatto, a seconda delle modalità di condotta e del danno o pericolo causato dall’imputato.

tenuità del fatto

Cosa prevede la legge

Da alcuni anni è stato introdotto, sull’esempio già in vigore per il procedimento minorile e quello dinnanzi al Giudice di Pace, una nuova possibilità per l’indagato (o per l’imputato) di evitare la sanzione penale per il reato che ha commesso.

Questo istituto è previsto dall’art. 131 bis c.p. che stabilisce che qualora si stia procedendo per un reato con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità”.

Qualora il caso in esame rientri nei presupposti indicati congiuntamente ad altri (es. non abitualità del comportamento) pur con l’avvenuto accertamento della responsabilità penale del reo, in ordine alla realizzazione del fatto tipico, all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, la particolare tenuità del fatto esclude l’applicazione della pena, in quanto ritenuta, dallo Stato, non meritevole.

Gli aspetti processuali

La decisione in esame può giungere nel corso delle indagini preliminari, in quanto il Pubblico Ministero può fondare la richiesta di archiviazione proprio su tale eventualità, con possibilità per la persona offesa di opporsi all’archiviazione, manifestando le ragioni del suo dissenso.

Il Giudice per le indagini preliminari deciderà sulla richiesta di archiviazione autonomamente oppure, a seguito dell’opposizione della persona offesa, in apposita udienza di discussione, escludendo la punibilità per l’imputato.

La decisione di assolvere per particolare tenuità del fatto può arrivare anche dopo il rinvio a giudizio ed in esito al dibattimento, quando una volta accertata dal giudice la responsabilità penale dell’imputato, si ritiene di pronunciare sentenza assolutoria (o meglio di dichiararne la non punibilità) per le modalità della condotta e/o della lieve offesa arrecata.

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Cosa succede sul piano risarcitorio

Come è noto, la persona offesa dal reato può essersi costituita parte civile nell’ambito del processo penale, al fine di richiedere, in caso di condanna dell’imputato sul piano penale, anche la condanna alle restituzioni ed risarcimento dei danni subiti, nonché al rimborso delle spese legali sostenute.

La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non comportando la condanna dell’imputato, impedisce al Giudice penale di pronunciarsi sulle suddette richieste risarcitorie che rimarranno, per il momento, senza seguito.

Per la parte civile, però, non tutto è perduto.

Infatti, potrà attendere che la sentenza divenga definiva, sfruttando così gli  effetti che la stessa produrrà nel separato processo civile promosso per sentire accogliere le richieste risarcitorie.

Ed infatti il nuovo art. 651 bis. c.p.p. appositamente introdotto per disciplinare il peculiare caso della sentenza assolutoria per particolare tenuità del fatto, afferma che la stessa, presupponendo comunque un accertamento sull’esistenza del reato e sulla sua ascrivibilità all’imputato, spieghi efficacia nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

Questo significa quindi che la parte danneggiata dal reato che non si è vista riconoscere le sue pretese in ambito penale, potrà agire promuovendo un separato giudizio civile in cui il Giudice, fermi e non più contestabili le questioni relative alla responsabilità del convenuto circa la sua commissione del reato (in quanto coperti dal giudicato penale) si limiterà a decidere sulla quantificazione del danno.   

L’impugnazione dell’imputato

Risulta essere pacificamente ammesso dalla giurisprudenza – Cass. Pen. Sez. III, 31/10/18 n. 49789 – la possibilità per l’imputato di impugnare la sentenza dibattimentale che lo dichiara non punibile per particolare tenuità del fatto perché detta pronuncia presuppone comunque un accertamento della sua responsabilità (anche se a ciò non è seguita l’applicazione della sanzione penale), viene iscritta nel casellario giudiziale e, come detto, ha dei risvolti nei giudizi civili in tema di risarcimento del danno.

Ed infatti l’imputato ha tutto l’interesse di agire per ottenere una sentenza di tenore differente (per es. una sentenza assolutoria con formula piena) così da evitare l’iscrizione nel casellario, nonché, qualsiasi conseguenza sul piano risarcitorio, anche in separato giudizio civile.

A differenza della pronuncia per la particolare tenuità del fatto, la sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce al danneggiato, costituitosi parte civile nel processo penale, di avanzare separato giudizio civile risarcitorio in quanto gli effetti dell’assoluzione si producono anche in sede civile.

studio legale zambonin

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