La responsabilità sportiva e il rischio consentito

L’illecito è il presupposto della responsabilità che può essere definita come il dovere di sottostare alla sanzione prevista dall’ordinamento per aver tenuto un comportamento contrario a una norma giuridica [1].
Si potrà parlare di responsabilità sportiva quando la responsabilità giuridica è in netta connessione con l’ordinamento sportivo nel quale si riconducono tutte quelle attività legate al mondo dello sport ed attiene, quindi, ai danni e alle conseguenze che si verificano a seguito dell’esercizio e dell’organizzazione di competizioni sportive. I fattori che caratterizzano tale responsabilità, in autonomia rispetto a diverse ipotesi di responsabilità giuridica, come abbiamo già avuto modo di rilevare, li attingiamo dai vari Statuti, Regolamenti e Principi fondamentali degli Enti sportivi istituzionalizzati [2]. Parrebbe, di conseguenza, che la responsabilità sportiva sia autonoma solamente nell’ambito delle tradizionali distinzioni che caratterizzano la giustizia sportiva limitando la sua portata alle responsabilità disciplinari, tecniche, economiche e amministrative, proprie dell’agonismo e della competizione. Dal rischio sportivo rimarrebbero di conseguenza escluse tutte quelle manifestazioni che derivano dallo svolgimento di attività intese come tempo libero o a carattere ludico, qual è anche la subacquea – ricreativa, che rimarrebbero regolate dalle comuni leggi dell’ordinamento statale non godendo delle attenzioni dell’ordinamento sportivo [3].
Si vorrà invece dimostrare in questa tesi che anche per tale attività sportiva è possibile invocare, per una certa misura, la scriminante sportiva non codificata.
Il rischio sportivo può ben essere definito come “l’aumento del pericolo” [4] al quale consegue una probabilità più elevata che un determinato evento possa verificarsi. Più incisive e idonee saranno le cautele che verranno adottate e minore sarà tale probabilità. Questo è un concetto basilare, giuridicamente rilevante, che ci porta immediatamente a capire l’importanza di non violare i regolamenti e gli standard di sicurezza caratterizzanti le singole attività poiché tale violazione sarà valutata dal giudice quale indizio di un comportamento non rispettoso dei canoni di diligenza.
Le attività sportive in dottrina [5] vengono suddivise in tre categorie, a seconda i rischi per l’incolumità dei partecipanti ovvero della violenza necessaria per lo svolgimento della competizione:

  1. Attività sportive a violenza necessaria
  2. Attività sportive a violenza eventuale
  3. Attività sportive non violente

Nel primo gruppo sono comprese tutte quelle discipline sportive in cui la violenza fa parte della natura stessa del gioco come lo scontro o il contrasto fisico tra i partecipanti (a titolo di esempio si portano il pugilato e le arti marziali). In tali sport, pur nel rispetto delle regole, è assai possibile cagionare un danno all’avversario. Si pensi proprio al pugilato ove nel corso dell’incontro i colpi inferti possono causare lesioni anche gravissime. Nel secondo gruppo invece rientrano quelle attività sportive in cui normalmente si può verificare il contatto fisico a seguito del quale possono derivarne lesioni (come il calcio, la pallacanestro, il rugby).
Il terzo gruppo comprende quelle attività sportive ove manca e non è assolutamente previsto alcun contatto fisico tra i partecipanti (ad esempio il tennis, il nuoto, il sollevamento pesi).
Se nelle attività sportive del primo gruppo la possibilità che vengano cagionati danni nel corso della competizione è concreta, nonostante il rigoroso rispetto delle regole, nelle altre due categorie l’osservanza delle regole dovrebbe consentire la salvaguardia dell’incolumità fisica dei partecipanti.
E’ a questo punto che entra in gioco la determinazione del rischio consentito che parte dalla considerazione che chi pratica attività sportive conosca i rischi connessi a tale sport ed accetti di esporsi ad eventi che potrebbero sfociare in lesioni. E’ una giustificazione che permette di far divenire lecito un comportamento che normalmente, secondo il diritto comune, sarebbe considerato illecito.
Ciò porta ad affermare che il verificarsi di eventi lesivi nelle competizioni sportive non sia penalmente o civilmente rilevante se si siano rispettate le regole del gioco, se non sia venuta meno la lealtà sportiva dei contendenti e se non sia stata superata la soglia del rischio consentito.
Se da un lato è pacifico che tale soglia differisca in rapporto al tipo di sport in argomento, dall’altro non è certamente agevole stabilire quale sia il punto di superamento di essa.
Più complessa è infatti l’ipotesi di fatti lesivi verificatisi a seguito di violazioni delle regole del gioco dovendosi in tal caso stabilire quando in capo allo sportivo autore del fallo sorga una responsabilità penale. A tal proposito in dottrina e in giurisprudenza si è a lungo discusso quale fosse il fondamento della non punibilità delle lesioni cagionate.
La giurisprudenza è intervenuta sul punto fissando due concetti fondamentali che farebbero rientrare le lesioni sportive nell’alveolo del rischio consentito: il rispetto delle regole del gioco e la volontarietà o meno di rispettarle [6]. In merito si è ancora espressa la Cassazione, secondo cui la violazione volontaria delle regole del gioco configura il superamento dei limiti della lealtà sportiva facendo rientrare il fatto, in caso di cagionate lesioni, nell’ambito della responsabilità penale [7].
Ritornando ancora all’esempio del pugilato, il colpo inferto che ha causato lesioni gravi sarebbe regolare purché rientri nei colpi non proibiti giacché, in caso contrario, ricadrebbe nell’ambito della responsabilità penale e civile. Ne consegue che gli sport a violenza necessaria sono leciti e ammessi ma sarebbe contrario al nostro ordinamento un incontro di pugilato senza i guantoni o le protezioni prescritte (conchiglia, paradenti, casco per gli incontri a livello dilettantistico).
Altra dottrina, invero, è orientata ad affermare la sussistenza della responsabilità civile o penale, ritenendo assolutamente irrilevante il criterio della violazione delle regole tecniche, per chi “nonostante la mancata violazione di leggi e regolamenti, in relazione all’attività svolta, avrebbe dovuto adottare cautele in grado di impedire e/o neutralizzare rischi per l’altrui incolumità” [8]. Ma è un concetto, questo, che volutamente tralasciamo poiché si riferisce ai casi in cui lo scopo specifico è di ledere il contendente. E’ chiaro che in questo caso non si può parlare di scriminante per rischio consentito ancorché l’azione non integri violazione della regola della specifica attività sportiva [9].
Altro criterio per stabilire la soglia del rischio consentito è dato dal carattere agonistico o meno della competizione. Difatti negli allenamenti, nelle semplici esibizioni, nelle partite amatoriali, nelle competizioni amichevoli tra dilettanti, mentre l’ardore agonistico dovrà essere di minore intensità, allo stesso tempo sarà richiesta maggiore cautela e prudenza [10].
Il rischio consentito ha quindi differenti gradazioni a seconda della violenza necessaria per il conseguimento degli scopi perseguiti dalla specifica disciplina sportiva. Ciò significa che per gli sport non violenti che non prevedono alcun contatto fisico tra i partecipanti la scriminante in esame opera per la minima parte, lasciando più campo alla responsabilità civile e penale.
Si comprende quindi come sia di non facile soluzione determinare l’esatta soglia del rischio consentito nelle attività sportive. I pareri non sono di certo unanimi, né in dottrina né in giurisprudenza [11].
L’unica certezza è che il giudice dovrà valutare caso per caso tenendo conto dei diversi parametri che abbiamo illustrato. In sintesi:

  • l’osservanza delle regole tecniche e degli standard di sicurezza della disciplina praticata;
  • la volontarietà o meno dell’osservanza di dette regole;
  • il grado dell’uso della forza in rapporto alla natura della gara.

Nel riassumere i concetti elaborati, parrebbe che la giustificazione del cosiddetto rischio consentito, seppur con gradazioni diverse, sia riservata solamente alle competizioni sportive in senso stretto, ove cioè vi siano dei contendenti, e non anche per le attività sportive di diversa natura. Non si è trovato sinora chiarimento né in dottrina né in giurisprudenza, come se per sportive si intendano solamente le manifestazioni competitive ed agonistiche.
Eppure sono tante altre le attività sportive ove l’agonismo e la competizione si estrinsecano ugualmente, non necessariamente nei confronti di un’altra persona ma nei confronti di se stessi e dell’elemento naturale. Anche nello svolgimento di tali attività (si pensi all’alpinismo, al paracadutismo, alla subacquea), è possibile che possano verificarsi lesioni e danni con chiamata di responsabilità in capo all’autore ma anche in capo alla guida o all’istruttore.

Note

[1] La parola responsabilità in senso filosofico fondamentalmente vuole indicare una relazione articolata e complessa. Deriva dal verbo latino respondeo che ha carattere giuridico nel senso di “portarsi garante di giustizia, dare la propria cauzione personale per qualcuno”. Miano F. (2009), “Responsabilità”, Guida, nota 2, pag. 7.

[2] In dottrina, Sella, in Sella M. et al. (2008), op cit., pag. 992 e Rigitano R., Responsabilità penale degli atleti, dei medici sportivi, degli istruttori e degli spettatori, in Guardamagna A., (2009), op cit., pag. 25 rilevano che i fattori caratterizzanti la responsabilità sportiva giustificandone l’autonomia sono l’agonismo come estrinsecazione dell’attività, la lealtà competitiva, la probità e la rettitudine, il disinteresse degli atleti, l’assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell’attività, il principio della responsabilità oggettiva. Tali fattori sono a più riprese indicati nella Carta olimpica, nello Statuto del CONI, nei Regolamenti federali, nei Principi fondamentali e di giustizia sportiva, nel Codice di giustizia sportiva e nel Codice di comportamento sportivo del CONI deliberato il 15 luglio 2004, n. 1270.In www.coni.it/fileadmin/pdf/ccs.pdf consultato il 29/09/2011.

[3] Concordi sul punto Comporti in Comporti M. (2009), “Fatti illeciti: le responsabilità oggettive – Artt. 2049-2053”, Giuffrè (collana Il codice civile – Commentario), pag 218, nota 133 e Rigitano, in Guardamagna A., (2009), op cit., pag. 25.

[4] Sella M. et al. (2008), op cit., pag. 1078.

[5] Si veda Rigitano, in Guardamagna A., (2009), op cit., pag. 32, Sella M. et al. (2008), op cit., pag. 1078, Guerrieri T. (2007), “Studi monografici di diritto penale. Percorsi ragionati sulle problematiche di maggiore attualità”, Halley (collana Facoltà di sapere), pag 217.

[6] La Corte di Cassazione, Sez. V penale, con la sentenza del 21 febbraio 2000, n. 1951, ha affermato che “il giocatore autore dell’evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell’avversario e della integrità fisica di costui, commette un illecito sportivo ma non è perseguibile penalmente, poiché in siffatta ipotesi non può dirsi superata la soglia del rischio consentito, in quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara l’ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazione non volontarie del regolamento di gara. Viceversa quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore violi volontariamente le regole del gioco disattendendo i doveri di lealtà verso l’avversario che, invece, dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di ogni sportivo, allora il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione, ma sarà penalmente perseguibile”. In https://www.altalex.com/indez.php?idnot=174 consultato il 30/09/2011. Per stabilire quali siano i limiti della volontarietà o non volontarietà della violazione si è espressa ancora la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la sentenza del 20 giugno 2001, n. 24942, nella quale “…per quel che riguarda specificamente la tesi della scriminante, sostenuta dalla difesa nel giudizio di merito e riproposta in questa sede, le valutazioni espresse a riguardo dalla Corte territoriale, la quale ha disatteso le argomentazioni svolte a sostegno della tesi stessa, devono essere pienamente condivise in quanto del tutto in sintonia con il consolidato orientamento di questa Corte Suprema secondo cui in tema di lesioni cagionate nel contesto di un’attività sportiva, allorquando venga posta a repentaglio coscientemente l’incolumità del giocatore, che legittimamente si attende dall’avversario un comportamento agonistico anche rude, ma non esorbitante dal dovere di lealtà fino a trasmodare nel disprezzo per l’altrui integrità fisica, si verifica il superamento del cosiddetto rischio consentito, con il conseguente profilarsi della responsabilità per dolo o per colpa (così Sez. 5, n. 9627/92, imp. Lolli, RV. 192262; in tal senso cfr. anche Sez. 5, n. 1951/2000, ud. 2/12/1999, imp. Rolla, RV. 216436”. In www.italiapuntodoc.it/doc/doc250.php consultato il 30/09/2011.

[7] La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la sentenza del 7 ottobre 2003, n. 39204, in merito ad un fallo a gamba tesa avvenuto durante un incontro di calcio, ha stabilito che “il giocatore che, durante una manifestazione sportiva, cagioni a un altro atleta una lesione personale mediante una violazione volontaria delle regole del gioco, tale da superare i limiti della lealtà sportiva, commette il reato di lesioni colpose di cui all’articolo 590 del Codice penale”. In Guerrieri T. (2007), op cit., pag 217.

[8] Sul punto Santoro, in Santoro L. (2008), “Sport estremi e responsabilità”, Giuffrè (collana Quaderni di responsabilità civile e previdenza), pag. 19, che richiama, alla nota 22, una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, del 1° febbraio 2000.

[9] In Santoro L. (2008), op cit., pag. 19, nota 23, che richiama la sentenza dell’ 8 agosto 2002, n. 12012, Corte di Cassazione, Sez. III civile. Inoltre la Suprema Corte, Sez. V penale, pronunciandosi in recentissima sentenza del 2 dicembre 2010 – 14 marzo 2011, n. 10138, ha ribadito “La giurisprudenza di legittimità infatti, è costante nell’escludere l’applicabilità della causa di giustificazione non codificata dell’esercizio di attività sportiva, ogniqualvolta sia ravvisabile nell’agente la consapevole e dolosa intenzione di ledere l’incolumità dell’avversario, approfittando della circostanza del gioco (oltre a Cass. 2 dicembre 1999 n. 1951/00, citata in modo impreciso dal Tribunale, vedansi le più recenti Cass. 20 gennaio 2005 n. 19473 e Cass. 13 febbraio 2009 n. 17923). Quanto ai criteri di quantificazione del danno, vi è solo da osservare che il Tribunale si è limitato ad emettere una condanna generica, rimettendo al giudice civile ogni questione attinente alla relativa liquidazione; ciò è perfettamente legittimo, bastando a giustificare la condanna generica l’avvenuto accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e del nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato, mentre non è necessaria alcuna indagine sulla concreta esistenza di un danno risarcibile (Cass. 5 giugno 2008 n. 36657)”. Da www.altalex.com/index.php?idnot=52071 consultato il 23/09/2011.

[10] Circa le competizioni amichevoli tra soggetti non professionisti a seguito delle quali derivano lesioni personali, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza del 6 ottobre 2006, n. 33577, che ha rilevato la “…sussistenza della colpa correlata alle modalità della condotta correlata al tipo di competizione amichevole in atto (vedasi, a sostegno della fondatezza di tale operata correlazione e delle conseguenze trattene dai secondi giudici, Cass. sez. IV 12/1/99, n. 2765, PG, in proc. Bernava, Cass. sez. V 30/41992, n. 9627, Lolli, con riguardo, rispettivamente, ad una fattispecie di attività sportiva consistita in una esibizione – allenamento, e ad altra consistita in un incontro di calcio tra dilettanti, entrambe ritenute intrinsecamente tali da richiedere, da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per l’avversario, quindi un maggior controllo dell’ardore agonistico.” In www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=522 consultato il 30/09/2011.

[11] Sella, in Sella M. et al. (2008), op cit., pag. 992, sostiene che è fuori dubbio, a prescindere da come si voglia intendere la c.d. responsabilità sportiva, che “le controversie aventi ad oggetto una richiesta di risarcimenti danni vadano comunque ricondotte nell’ambito della giurisdizione ordinaria poiché attinenti ad un diritto che trova la sua unica tutela nell’ordinamento giuridico positivo”. Effettivamente ciò trova conforto in una sentenza della Suprema Corte, precisamente Cass. Civ., sez. un., 26.10.1989, n. 4399, ove si legge “…il terzo gruppo comprende le domande attinenti al risarcimento del danno proposte nei confronti dell’Associazione Sportiva Brindisi e dell’Associazione Sportiva Gioventù Monte di Procida…In ordine alle domande dell’ultimo gruppo concernenti la richiesta di condanna di soggetti privati al risarcimento del danno, non possono sussistere dubbi sulla giurisdizione del giudice ordinario…c) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande attinenti al risarcimento del danno, proposte nei confronti dell’Associazione Sportiva Brindisi e dell’Associazione Sportiva Gioventù Monte di Procida (domande numero 8 e 9)”. In www.diritto-sportivo.com/online-docs/FIPsponson.pdf consultato il 30/09/2011.

 

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