L’amministratore di sostegno

Con la L. n. 6 del 2004 è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la figura dell’amministratore di sostegno.
Tale figura si affianca alle due tradizionali figure del tutore e del curatore ponendosi come forma di tutela prioritaria che coinvolge l’intera personalità del soggetto e che garantisce un maggiore ambito di libertà al soggetto beneficiario.
Con l’istituzione di questa figura, la legge vuole offrire a tutte quelle persone che non siano in grado di svolgere a pieno le funzioni della vita quotidiana, la possibilità (e non l’obbligo) di farsi affiancare da un soggetto il cui dovere fondamentale è quello di svolgere i propri compiti tenendo sempre conto dei loro bisogni e delle loro aspirazioni (art. 410, 1 comma, c.c.).
La possibilità di nominare un amministratore di sostegno sussiste laddove un soggetto non sia in grado di provvedere ai propri interessi a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, parziale o temporanea (art. 404, c.c.).
L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404, c.c.), mediante un decreto motivato, previa presentazione di richiesta da parte dello stesso beneficiario o da parte dei soggetti elencati nel’lart. 417 c.c. (art. 406, 1 comma, c.c.).
Il decreto di nomina riveste una particolare importanza in quanto è con tale provvedimento che si definiscono tutti gli aspetti relativi alla tutela: oltre all’indicazione del soggetto amministratore e del soggetto beneficiario, deve essere stabilito l’oggetto dell’incarico, la serie di atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dallo stesso beneficiario, ma con la necessaria assistenza dell’amministratore (art. 405, 4 comma, c.c.).
Il fulcro della disciplina introdotta nel 2004 è dato dal fatto che nonostante la nomina dell’amministratore di sostegno, il beneficiario conserva comunque, al di là degli atti di rappresentanza esclusiva propri dell’amministratore e di quelli che può compiere assistito dall’amministratore, la propria capacità di agire: il beneficiario può porre in essere tutti quegli atti che siano necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana (art. 409, c.c.).
A conferma di quanto detto è necessario sottolineare che il soggetto nominato amministratore, anche nell’esercizio dei compiti a lui esclusivamente riservati, deve comunque informare tempestivamente il soggetto beneficiario, garantendo così nello svolgimento delle sue funzioni il soddisfacimento degli interessi del soggetto da lui tutelato.
In conclusione, possiamo quindi affermare che con la figura dell’amministratore di sostegno si ottiene una forma di tutela che coinvolge la persona a 360° e che richiede da parte dell’amministratore uno sforzo aggiuntivo attraverso il quale attivare tutte le potenzialità del soggetto beneficiario che, seppur nascoste, risultano esistenti.

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