Lasciata a casa perché senza Green pass quando ancora non era un obbligo: l’azienda ha sbagliato

La Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare un caso emblematico che di questi tempi, nonostante la situazione pandemica stia migliorando, resta sempre di grande attualità: quello di una lavoratrice lasciata a casa con stipendio sospeso poiché sprovvista di Green pass, quando però questo non era ancora un obbligo di legge. Per i giudici di legittimità l’azienda datrice di lavoro ha sbagliato e ora dovrà risarcire la dipendente e retribuirle gli stipendi sospesi fino all’effettiva entrata in vigore dell’obbligatorietà del certificato verde.

green pass per i lavoratori

Sospesa perché senza Green pass quando questo non era obbligatorio

La ricorrente porta in giudizio davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Firenze la società per cui lavora dal 2010 perché, da agosto 2021, dopo essersi presentata regolarmente sul posto di lavoro per svolgere le proprie mansioni, era stata allontanata in quanto sprovvista di Green pass. Nei giorni seguenti la situazione si era ripetuta, nonostante la disponibilità della dipendente a lavorare e nonostante l’assenza di un’obbligatorietà del certificato.

Il 10 agosto l’azienda aveva inviato a tutti i dipendenti una comunicazione con cui imponeva l’obbligo di Green pass per tutti e, proprio a partire da agosto 2021, essendone la ricorrente sprovvista, si era vista sospendere lo stipendio.

Con la citazione in giudizio la dipendente sostiene “l’illegittimità del rifiuto della prestazione da parte dell’azienda in assenza (alla data dei fatti) di un obbligo di legge riguardo al possesso del Green pass in capo ai lavoratori addetti agli impianti sportivi.” Inoltre secondo la lavoratrice “l’obbligo non poteva nemmeno discendere dall’art. 2087 c.c. – “Tutela del lavoro” – perché lei aveva sempre indossato i dispositivi di protezione e osservato le norme igienico sanitarie”.

La sua richiesta era che, accertata l’illegittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, l’azienda fosse condannata al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni maturate dal 6 agosto fino all’entrata in servizio, oppure fino al 15 ottobre 2021 (data dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass sul posto di lavoro per tutti).

La posizione dell’azienda

La datrice di lavoro, costituitasi in giudizio, ha spiegato di aver “introdotto l’obbligo di Green pass per tutto il personale a partire dal 6 agosto 2021 quale misura ritenuta necessaria per rendere sicuro il luogo di lavoro, in ottemperanza agli obblighi sanciti dall’art. 2087 c.c.” (il quale prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori”).

Non c’era l’obbligo di Green pass

Come ricostruito dalla Cassazione e pacifico tra le parti, ad agosto 2021 non era ancora stato introdotto l’obbligo di Green pass per la categoria lavorativa della ricorrente, per la quale il vincolo è entrato in vigore solo a ottobre.  

La questione che i giudici di legittimità si trovano a discutere è se, in assenza di un obbligo di legge, il possesso di Green pass potesse essere richiesto dal datore di lavoro a tutti i dipendenti come misura necessaria per preservare la sicurezza sul luogo di lavoro: la risposta è no.

green pass per lavoratori privati

Per la Cassazione l’azienda ha sbagliato a richiedere il Green pass prima dell’obbligo

“Essendo escluso ai sensi dell’art. 32 Cost. che il datore di lavoro possa imporre la vaccinazione – spiega la Cassazione con sentenza n.155/2022 – l’obbligo di possesso di Green pass per i lavoratori che non siano stati infettati dal virus si concreta nell’obbligo di effettuare test nelle 48 ore precedenti all’attività lavorativa.”
I giudici, dopo aver esaminato il protocollo datato 24 aprile 2020 e prodotto dalla convenuta, affermano con certezza che secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti “il possesso di tampone negativo poteva essere richiesto solo in presenza di un provvedimento dell’autorità sanitaria o di una motivata richiesta del medico competente, fattispecie che esulano dal caso in esame”.

L’illegittimità del comportamento dell’azienda, comunque, è da considerarsi finita a partire dal 15 ottobre 2021, data nella quale è entrato effettivamente in vigore per tutte le categorie di lavoratori l’obbligo di Green pass.

Risarcimento alla lavoratrice

Per questi motivi la lavoratrice ha diritto al risarcimento del danno economico arrecatole dalla sospensione dello stipendio e dal rifiuto da parte dell’azienda di ricevere la sua prestazione lavorativa in assenza di un obbligo di legge per farlo. Il danno – corrispondente alle retribuzioni non percepite dal 6 agosto al 15 ottobre 2021 – è quantificabile in 1912,81 euro.

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