Legge 25 maggio 1970, n. 352 – Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
Pubblicata nella G. U. 15 giugno 1970, n. 147.
Articoli
- TITOLO I
Referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione: 1 – 26
- TITOLO II
Referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione: 27 – 40
- TITOLO III
Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall’articolo 132 della Costituzione: 41 – 47
- TITOLO IV
Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi:48 – 49
- TITOLO V – Disposizioni finali: 50 – 53
TITOLO I
Referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione
1. Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione.
2. La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
3. Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell’articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo “Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”, completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall’avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione.
4. La richiesta di referendum di cui all’articolo 138 della Costituzione deve contenere l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata.
La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell’articolo 3.
5. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall’articolo 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge)
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.
6. Qualora la richiesta prevista dall’articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.
Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell’ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.
Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l’altro viene consegnato ai presentatori a prova dell’avvenuto deposito.
7. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall’articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell’Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall’articolo 4.
Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.
Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.
8. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all’articolo precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.
Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l’elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. L’autenticazione deve recare l’indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio (1/a).
Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall’articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.
Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.
(1/a) Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1995, n.247), convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296).
9. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell’articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 6.
10. Al fine di promuovere la richiesta di cui all’articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l’iniziativa deve adottare apposita deliberazione.
La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l’indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell’articolo 4.
Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.
Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l’invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l’iniziativa, perché vi dia seguito.
Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l’iniziativa, perché vi sia dato seguito.
11. I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l’atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.
Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.
12. Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l’ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente (2).
L’Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’articolo 138 della Costituzione e della legge.
L’Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l’Ufficio ritiene legittima la richiesta, l’ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all’Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell’ordinanza. Entro le successive 48 ore l’Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.
Per la validità delle operazioni dell’ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri (3).
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 1° luglio 1975, n. 264 (Gazz. Uff. 3 luglio 1975, n. 175) convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351 (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212).
(3) Comma così sostituito dall’art. 2, D.L. 1° luglio 1975, n. 264 (Gazz. Uff. 3 luglio 1975, n. 175) convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351 (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212).
13. L’ordinanza dell’Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.
14. Qualora l’ordinanza dell’Ufficio centrale dichiari l’illegittimità della richiesta, la legge
costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:
“La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;
La richiesta di referendum presentata in data … è stata dichiarata illegittima dall’Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data. . .;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
15. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso.
La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell’articolo 3, del testo di un’altra legge di revisione della Costituzione o di un’altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
16. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: “Approvato il testo della legge di revisione dell’articolo… (o degli articoli. . .) della Costituzione, concernente . . . (o concernenti . . .), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero . . . del . . . ?”; ovvero: “Approvate il testo della legge costituzionale. . . concernente. . . approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero. . . del. . .?”.
17. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.
18. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l’ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.
19. L’Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell’Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.
Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l’Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.
20. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell’interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Esse contengono il quesito formulato a termini dell’articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all’elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Nel caso di cui al terzo comma, l’Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l’ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.
21. Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l’Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indíce il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l’Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia (3/a).
I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
(3/a) Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67, riportato al n. C/IV.
22. L’Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, con l’intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l’esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all’accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.
Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.
Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l’Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale (3/b).
(3/b) Articolo così modificato dall’art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67, riportato al n. C/IV.
23. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all’Ufficio centrale, decide quest’ultimo, nella pubblica adunanza di cui all’articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
24. L’Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.
25. Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall’Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum, abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data. . .ha dato risultato favorevole; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato).
26. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all’approvazione della legge il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall’Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.
TITOLO II
Referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione
27. Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all’articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l’atto avente forza di legge dei quali si propone l’abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata. . .” con la data, il numero e il titolo della legge o dell’atto avente valore di legge sul quale il referendum sia richiesto.
Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l’indicazione del numero dell’articolo o degli articoli sui quali referendum sia richiesto.
Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all’indicazione della legge e dell’articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l’indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l’abrogazione.
28. Salvo il disposto dell’articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell’articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
29. Nel caso di richiesta del referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.
30. La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell’articolo 27.
Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.
31. Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime.
32. Salvo il disposto dell’articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.
Alla scadenza del 30 settembre l’Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell’articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell’ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell’articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall’articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.
Entro il 31 ottobre l’Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l’esistenza.
Con la stessa ordinanza l’Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.
L’ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all’articolo 13. Entro il termine fissato nell’ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell’articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.
Successivamente alla scadenza del termine fissato nell’ordinanza ed entro il 15 dicembre, l’Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano l’uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L’ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell’articolo 13.
L’Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell’identificazione dell’oggetto del referendum (3/c).
(3/c) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 17 maggio 1995, n. 173, riportata al n. C/V.
33. Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.
Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.
La Corte costituzionale, a norma dell’articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell’articolo 75 della Costituzione.
Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
34. Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indíce con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.
I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione (3/d).
(3/d) Vedi, anche, la L. 7 agosto 1987, n. 332, riportata al n. C/III.
35. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell’interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
36. L’Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in pubblica adunanza con l’intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l’esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all’abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l’Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale (3/e).
(3/e) Articolo così modificato dall’art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67, riportato al n. C/IV.
37. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge, o dell’atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.
Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l’entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione (3/d).
(3/d) Vedi, anche, la L. 7 agosto 1987, n. 332, riportata al n. C/III.
38. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l’abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell’articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.
39. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l’atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l’Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso (4).
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 138) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente art. 39 limitatamente alla parte in cui non prevede che se l’abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.
40. Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.
TITOLO III
Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall’articolo 132 della Costituzione
41. I quesiti da sottoporre a referendum, a norma dell’articolo 132 della Costituzione, per la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l’aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: “Volete che la regione. . . sia fusa con la regione. . . per costituire insieme un’unica regione?”; oppure: “Volete che il territorio delle province. . . (o dei comuni. . .) sia separato dalla regione. . . (o dalle regioni. . .) per formare regione a sé stante?”; oppure: “Volete che il territorio della provincia. . . (o delle province. . .) sia separato dalla regione. . . per entrare a far parte integrante della regione. . .?”; oppure: “Volete che il territorio del comune. . . (o dei comuni. . .) sia separato dalla regione. . . per entrare a far parte integrante della regione. . .?”, e l’indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l’indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.
42. La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per l’oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta.
La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a se stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all’aggregazione di province o comuni ad altra regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo referendum, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonché la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum.
La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.
E’ consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.
43. L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell’articolo 12, accerta che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell’articolo 132 della Carta costituzionale e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto dalle deliberazioni depositate.
L’ordinanza dell’Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro per l’interno, nonché al delegato che ha provveduto al deposito.
L’ordinanza che dichiara illegittima la richiesta è affissa all’albo della Corte di cassazione e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
44. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.
L’indizione del referendum può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli elettori per dello referendum con quella per il referendum costituzionale di cui all’art. 138 della Costituzione.
Il referendum è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare regione a sé stante. Nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi.
Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, numero 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.
45. L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.
La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum, altrimenti è dichiarata respinta.
Un esemplare del verbale dell’Ufficio centrale per il referendum è depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali, trasmessi dagli Uffici provinciali del referendum. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri (4/a).
Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Ministro per l’interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all’articolo 132 della Costituzione.
Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni.
(4/a) Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67, riportato al n. C/IV.
46. La promulgazione della legge costituzionale prevista dall’articolo 132, primo comma, della Costituzione, nell’ipotesi di approvazione da parte delle camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data . . ., in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale: (Testo della legge) La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
La promulgazione della legge ordinaria prevista dall’art. 132, secondo comma della Costituzione è espressa con la formula seguente: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data. . ., hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: (Testo della legge) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
47. Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.
TITOLO IV
Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi
48. La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell’articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.
Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all’ultimo comma dell’articolo 45 del testo anzidetto.
49. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.
Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.
I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell’articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.
Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.
TITOLO V
Disposizioni finali
50. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
51. Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.
Le sanzioni previste dall’articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell’articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all’oggetto del referendum.
52. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130 (4/b).
Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (4/b).
Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall’articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda (4/b).
In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l’assegnazione dei prescritti spazi.
(4/b) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell’art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199, riportata al n. C/II.
53. Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.
Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutorio con decreto del Ministro per l’interno.
Tabelle A, B, C, D, E, F (5)
(5) Tabelle prima sostituite dall’art. 5, L. 22 maggio 1978, n. 199, riportata al n. C/II, e poi da quelle contrassegnate con le lettere N, O, P, Q, allegate alla L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata alla voce ELEZIONI.