L’esecutore testamentario

Tra le facoltà di colui che redige un testamento vi è quella di nominare uno o più esecutori testamentari (art. 700 c.c.).
L’’esecutore testamentario è scelto tra persone di fiducia ed ha il compito di controllare la corretta attuazione delle volontà del de cuius.


I motivi che possono indurre il testatore alla nomina di un esecutore hanno natura privatistica e perciò l’’esecutore testamentario non è titolare di un pubblico ufficio: quello che ricopre è un ufficio del tutto privato, svolto in nome proprio anche se gli effetti degli atti da lui compiuti si producono nella sfera giuridico-patrimoniale dell’’erede.
L’’incarico di esecutore testamentario può essere affidato ad eredi, legatari o ad estranei; è ammessa anche la nomina di una persona giuridica.
Gli atti compiuti dall’’esecutore non pregiudicano il diritto del chiamato a rinunciare all’’eredità o ad accettarla col beneficio di inventario ma nel caso in cui gli eredi o i legatari fossero danneggiati dall’’eventuale atto negligente dell’’esecutore, essi potrebbero agire in giudizio per ottenerne il risarcimento.
L’’esecutore accetta l’’incarico con una dichiarazione scritta, incondizionata e senza termine, resa, a pena di nullità, nella cancelleria e annotata nel registro delle successioni.
Dopo l’’accettazione l’’esecutore deve chiedere all’’erede il possesso della massa ereditaria.
Nel caso in cui la persona nominata nel testamento come esecutore testamentario non volesse accettare l’’incarico, si applicano alla rinuncia le stesse formalità previste per l’’accettazione.
L’’incarico viene svolto gratuitamente ma nulla vieta al testatore di stabilire una retribuzione a favore dell’’esecutore.
L’’amministrazione dell’’esecutore è limitata ai beni necessari al fine di attuare la volontà del de cuis, mentre per il resto l’’erede ha diritto a vedersi consegnati i beni (art. 707 c.c.) che gestirà in piena autonomia.
Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’’esecutore soltanto se previsti dal testamento e se vi è un’’apposita autorizzazione da parte dell’’autorità giudiziaria.
L’’ufficio di esecutore testamentario può cessare per esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’’esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all’’incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all’’esecutore, esonero disposto dal giudice dovuto all’’inidoneità all’ufficio, alla commissione di gravi irregolarità o ad azioni che menomano la fiducia.
La restituzione del possesso dei beni ereditari non comporta necessariamente la cessazione dell’’ufficio perché i compiti dell’’esecutore sono connessi non soltanto al possesso della massa ereditaria, ma anche alla gestione e all’’esatto adempimento delle disposizioni testamentarie.
In conclusione, se la Vostra eredità è particolarmente complessa o se volete essere sicuri che le Vostre volontà siano eseguite correttamente valutate con serenità la possibilità di utilizzare lo strumento dell’’esecutore testamentario.

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