Come funziona la Messa alla prova?
Sempre con maggiore frequenza si ricorre nei Tribunali italiani a questo istituto, anche grazie alle recenti riforme introdotte con la riforma Cartabia che ne hanno ampliato l’area di applicazione.
L’imputato chiamato a rispondere di un reato può chiedere al Giudice, entro precisi termini procedurali, che il processo venga sospeso in attesa che si costruisca un programma di trattamento rieducativo e risocializzante, a beneficio sia della collettività che dell’individuo che vi è sottoposto.
Tale programma contiene l’individuazione di lavori socialmente utili di vario genere ed in campi differenti, tenuto conto delle preferenze dell’interessato (dall’impiego all’interno dei Comuni o di altri Enti della Pubblica Amministrazione, da lavori di volontariato presso associazioni per la cura delle fasce deboli, alla cura degli animali, del territorio ecc.) da svolgere presso Enti convenzionati con il Tribunale presso cui il processo viene celebrato.
Contiene altresì prescrizioni per eliminare o attenuare le conseguenze del reato, quali il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni.

Quando conviene chiedere la Messa alla Prova?
Tenuto conto che si può ricorrere a tale istituto una sola volta nella vita (a differenza di quanto avviene nel processo minorile ove invece tale limite non sussiste) in genere è utile avanzare tale richiesta quando gli elementi raccolti nel corso delle indagini a carico dell’imputato sono così schiaccianti da lasciar prevedere un elevato rischio di condanna.
Quando è possibile richiedere la Messa alla Prova?
Per tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria (non detentiva) o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e per quei reati che pur avendo una pena edittale superiore a tale soglia vengono trattati con la citazione diretta a giudizio (ossia senza passare dall’udienza preliminare) elencati nell’art. 550 comma 2 (solo per citarne alcuni violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, falsa testimonianza, rissa salvo l’ipotesi in cui taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, danneggiamento, truffa aggravata, appropriazione indebita, ricettazione).
Può essere concessa solo una volta nella vita dell’imputato.
Quali sono i possibili esiti della messa alla prova?
Una volta terminato il periodo di sospensione del processo concesso per lo svolgimento del programma, il Giudice dichiara con sentenza estinto il reato con assenza di qualsiasi conseguenza per l’imputato se tenuto conto del suo comportamento ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.
In caso contrario, dispone che il processo riprenda il suo corso, con eventuale sentenza di condanna nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell’imputato.
Considerazioni finali
Per cogliere al meglio l’opportunità offerta dalla messa alla prova occorre affidarsi ad un legale preparato che sappia consigliare al meglio il proprio cliente, in particolare accompagnarlo nella scelta migliore, ossia optare per la messa alla prova quando è prevedibile con un certo grado di certezza la condanna qualora si decidesse di affrontare il giudizio.

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