Patente a punti: nessuna decurtazione al proprietario che non indica il conducente

Con la sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità della detrazione dei punti dalla patente del proprietario di un veicolo se non e’ identificato il responsabile dell’infrazione.

A seguito di tale sentenza, pertanto, non sarà più possibile sottrarre punti sulla patente del proprietario qualora questi ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione delle norme del Codice della Strada.
Al riguardo, è utile chiarire alcune questioni.
Cessazione di validità della norma in oggetto:
La norma dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale cessa di avere vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: fino a quel momento, la norma rimarrà valida e legittima.
Da ciò, deriva che tutti i provvedimenti adottati nel periodo di vigenza della norma sono da ritenersi legittimi, con la conseguenza che non c’è alcun diritto di richiedere all’Autorità giudiziaria la restituzione dei punti già decurtati.
Casi particolari:
1) la contestazione dell’infrazione è già divenuta definitiva ma non è ancora stato adottato il provvedimento di decurtazione dei punti: in tal caso, al proprietario del veicolo potrà essere richiesto solo il pagamento della sanzione pecuniaria principale, mentre non potrà più essere applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti.
Ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, “La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”;
2) il provvedimento di decurtazione è stato adottato in data anteriore alla sentenza della Corte, ma notificato all’interessato in data posteriore: in tal caso, è possibile sottrarre punti dalla patente del proprietario in caso di conducente non identificato. Infatti, l’atto amministrativo deve ritenersi legittimo se conforme alla legge al momento della sua adozione, rilevando la notifica per esigenze di informazione all’interessato o ai fini della decorrenza dei termini utili per le opposizioni o l’esecuzione forzata.
Applicazione della sanzione prevista dall’art. 180, coma 8
Infine, per porre un deterrente alla sistematica elusione della norma, la Consulta ha precisato che qualora il proprietario non comunichi alle Autorità competenti il nome del conducente al momento dell’infrazione, deve essere applicata nei suoi riguardi una sanzione da 343,50 fino a 1.376,55 euro. Tale punto ha però sollevato molte critiche e c’è già chi minaccia nuovi contenziosi.

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