Il patto di famiglia. Un istituto per regolamentare la successione dell’imprenditore.

Sei un imprenditore e sei preoccupato per la gestione della tua azienda per il tempo in cui non ci sarai più?

Il diritto civile mette a tua disposizione l’istituto del patto di famiglia, ovvero il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti. Ciò significa che colui che sia titolare di una attività economica può dare, mentre è ancora in vita, una destinazione stabile alla propria impresa a favore dei propri discendenti, prevenendo, così, future dispute successorie che potrebbero portare a una frammentazione del patrimonio aziendale.

Si tratta di un vero e proprio contratto che deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico a pena di nullità.

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I beneficiari dell’assegnazione possono essere solo i discendenti

I beneficiari dell’assegnazione possono essere solo i discendenti; restano esclusi gli estranei e anche il coniuge.

La legge prevede che al contratto debbano partecipare, a pena di nullità, non solo l’imprenditore e i discendenti assegnatari, ma anche tutti coloro che sarebbero eredi se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore. Questi, in tale sede, potrebbero rinunciare ai loro diritti sull’azienda o sulle quote societarie o, se non vi rinunciassero, avrebbero diritto a essere liquidati dagli assegnatari mediante la corresponsione di una somma equivalente al valore delle quote loro spettanti per legge.

Legittimari che non hanno preso parte al patto di famiglia

Ma cosa accade se alla morte dell’imprenditore e dunque all’apertura della sua successione, vi sono legittimari che non abbiamo preso parte al patto?

Si parla di legittimari sopravvenuti per indicare, ad esempio, il secondo coniuge o i figli sopravvenuti. Questi potranno in sede di successoria chiedere sia agli assegnatari dell’azienda o delle quote sia a coloro i quali, pur non essendo assegnatari abbiano partecipato al patto e, non rinunciando alla propria quota, ne abbiamo chiesto la liquidazione, il pagamento di una somma pari al valore delle quote loro spettanti per legge, aumentata degli interessi legali.

Una volta redatto il patto può essere sciolto se le medesime persone ne stipulano uno successivo ovvero se nel patto stesso sia previsto il diritto di recesso. In questo secondo caso, chi dei partecipanti al patto volesse esercitare il diritto di recesso, dovrà farlo mediante dichiarazione certificata dal notaio e indirizzata agli altri partecipanti.

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