Porto d’armi sportivo: reato utilizzarlo per altri scopi

L’utilizzo del porto d’armi sportivo per scopi differenti è reato: a stabilirlo è la Cassazione con sentenza 28320/2019.

porto d’armi sportivo

I primi due gradi di giudizio

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che riteneva responsabile di lesione personale aggravata (art. 582 e 583 c.p.)  l’imputato, che ha così deciso di proporre ricorso in Cassazione lamentando l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l’autorizzazione al porto del fucile per l’esercizio della caccia rende legittimo il porto d’arma, anche se nato con finalità differenti.

Il porto d’armi sportivo non rende legittimo un utilizzo differente da quello nativo

I giudici della Corte di Cassazione, esaminato il caso, con la sentenza 28320/19 hanno rigettato le lamentele dell’imputato ritenendo che “l’autorizzazione al porto di un’arma per un uso sportivo non rende legittimo il porto della stessa,  se effettuato per finalità diverse da quella consentita dal provvedimento amministrativo”.

La decisione muove dalla condivisa premessa che il nostro ordinamento non riconosce come diritto soggettivo pubblico la possibilità per il cittadino di portare un’arma da fuoco fuori dalla propria abitazione. Al contrario, il porto delle armi è in generale affatto vietato e costituisce condotta illecita”.

La decisione della Cassazione

Secondo il ragionamento della Corte di Cassazione, “l’autorizzazione di polizia rimuove solo in via d’eccezione il divieto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire e che spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità di pubblica sicurezza l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti d’offesa”.

“Sono penalmente irrilevanti le finalità per le quali il titolare della licenza porta l’arma fuori dalla propria abitazione: non si tratta di dare rilievo alle motivazioni interiori dell’autore della condotta, ma di valutare se quest’ultima sia o non consentita dal provvedimento concessorio che la permette. Se non verrà rispettato questo limite il porto d’armi deve ritenersi, in conformità all’indicata regola generale, vietato.”

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