Furto e aggravante del mezzo fraudolento

Reato di furto – occultamento della merce all’interno di una borsa o sulla persona dell’agente – non sussiste l’aggravante del mezzo fraudolento

Recentemente, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, le Sezione Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40354/2013, hanno stabilito che ricorre l’ipotesi del furto semplice nel caso in cui l’agente occulti sulla sua persona, ovvero in una borsa, la merce prelevata dai banchi di vendita di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita self service e superi la cassa senza pagare, escludendo la sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, ex art. 625, comma 1, n. 2 c.p. “se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento”.
Nel caso di specie, l’imputata, in stato di gravidanza, sottraeva dagli scaffali di un grande magazzino alcuni capi di abbigliamento per bambini ed un top da donna privi di placche antitaccheggio, li occultava in una borsa, passava la cassa senza pagare, usciva dall’esercizio e veniva fermata dai Carabinieri cui era nota per precedenti.

A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Sulmona affermava la penale responsabilità della donna in ordine al reato di furto aggravato di cui agli articoli 624 e 625, comma 1, n. 2 c.p. e la sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila.
L’imputata, però, proponeva ricorso e la Suprema Corte stabiliva il seguente principio di diritto:
l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 c.p. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self service, trattandosi di un banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene”.
Pertanto, il semplice occultamento della refurtiva rientra nelle modalità ordinarie del furto, mentre l’aggravante del mezzo fraudolento ricorre quando la condotta presenti una significativa ed oggettiva maggiore gravità dell’ipotesi ordinaria, in ragione delle modalità con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene sottratto.
Tale atteggiamento deve consistere in una modalità peculiare, un quid pluris che rappresenti un elemento in più rispetto all’attività necessaria per operare la sottrazione della res.
Ciò accade, ad esempio, quando il soggetto agente predisponga mezzi particolari per superare i normali controlli, come una borsa con doppio fondo, indumenti realizzati appositamente per agevolare l’occultamento della merce rubata, attrezzi per rimuovere o schermare le targhe antitaccheggio o per rendere comunque seriamente difficoltoso l’accertamento della sottrazione.
Nell’ambito considerato, afferente alla vendita con il sistema della vendita diretta, l’impossessamento della merce esposta nei banchi si realizza con il fatto stesso dell’occultamento, che non costituisce un “mezzo fraudolento”, cioè un insidioso o ingegnoso accorgimento, ma il modo più semplice ed immediato per la consumazione del reato di furto.
L’occultamento rappresenta, dunque, un momento necessario per la commissione dell’illecito e nulla aggiunge alla fattispecie di base: senza di esso la perpetrazione del reato de quo sarebbe impossibile.

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