Validità legale registrazioni e intercettazioni

La maggiore fruibilità delle nuove tecnologie rende più agevole che in passato procurarsi registrazioni di conversazioni e pertanto bisogna chiedersi a quali condizioni le stesse possono essere utilizzate in giudizio.

Come prima cosa occorre distinguere le registrazioni tra presenti dalle intercettazioni.

Le prime, che saranno oggetto del presente approfondimento, vengono eseguite con qualsiasi mezzo sonoro o visivo da un soggetto che partecipa alla conversazione, mentre le intercettazioni sono quelle che vengono eseguite tramite apparati tecnici che consentono la registrazione di conversazioni altrui da parte di un soggetto terzo non presente (es. registrazioni ambientali).

Pertanto nel caso delle registrazioni tra presenti almeno uno dei soggetti che partecipa alla conversazione è consapevole della rilevazione in atto, mentre nel caso delle intercettazioni tutti i soggetti captati ne sono all’oscuro.

Le registrazioni tra presenti (per esempio raccolte tramite un cellulare nel taschino) possono essere acquisite ed in seguito utilizzate come mezzo di prova nel processo purché la modalità di raccolta non realizzi la fattispecie del reato di cui all’art. 615 – bis c.p. “interferenze illecite nella vita privata”.

Tale reato punisce il terzo che si procura indebitamente mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata raccolte in luoghi di privata dimora.

Secondo giurisprudenza per luogo di privata dimora deve intendersi non solo l’abitazione ma qualsiasi altro spazio “nel quale sia temporaneamente garantita un’area d’intimità e riservatezza” (Cass. Pen. Sez. V Sent., 11-06-2008, n. 36032 secondo cui veniva qualificato come luogo di privata dimora un camerino destinato al cambio d’abito per le partecipanti al concorso “Miss Italia”) con esclusione dell’abitacolo dell’autovettura parcheggiata sulla pubblica via (Cass. Pen. Sez. V Sent., 06-03-2009, n. 28251).

Il reato in questione risulta escluso quando la registrazione viene operata da un soggetto che ha preso parte alla conversazione o ai fatti oggetto di registrazione.

Qualora invece il soggetto presente non partecipando alla conversazione operi la registrazione in assenza del consenso dei partecipanti, si realizza l’intrusione del terzo con conseguente realizzazione del reato, se effettuata in luogo di privata dimora.

Le registrazioni tra presenti legittimamente acquisite possono essere utilizzate ai fini processuali anche se catturate di nascosto.

Tali documentazioni costituiscono piena prova di quanto riprodotto, salvo il caso di contestazione.

Così in giurisprudenza:

“In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato del tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta)” Cass. civ. Sez. lavoro, 28-01-2011, n. 2117.

In conclusione, quindi, le registrazioni tra presenti consentono di acquisire legittimamente importanti notizie anche se raccolte all’insaputa del proprio interlocutore e possono essere utilizzate in giudizio e costituire piena prova dei fatti rappresentati purché la parte contro cui sono impiegate non riesca, attraverso la prova di circostanze contrarie, a dimostrare che quanto riprodotto non rappresenti ciò che in realtà sia effettivamente accaduto.

 

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