Senso del pudore e libertà sessuale

L’art. 527 del c.p. prevede che “Chiunque in un luogo pubblico o aperto o esposto compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni…”. Ma cosa si intende per atto osceno e soprattutto quali sono i parametri cui occorre fare riferimento per poter definire il concetto di “oscenità”?. Agli effetti della legge penale si considerano “osceni” gli atti e gli oggetti che secondo il comune sentimento offendono il pudore… (art. 590 c.p.). Sotto il profilo pratico la norma penale non chiarisce nulla di più. Può, ad esempio, una coppia di giovani fidanzati decidere di consumare il proprio amore nell’abitacolo della vettura parcheggiata magari in aperta campagna o in un isolato vicolo di periferia?; può la ballerina di un locale pubblico assumere atteggiamenti provocatori utilizzando lo strumento del ballo come veicolo di contatto con il pubblico?. Non c’è dubbio che il concetto di «atto osceno» abbia subito profonde trasformazioni legate alla società moderna. La giurisprudenza più illustre ha tentato, nel corso degli anni, di identificare alcuni criteri utili a circoscrivere i presupposti in presenza dei quali è possibile commettere reato. Il comune sentimento rappresenta – oggi più che mai – un vero e proprio “termometro” in un contesto sociale in continuo cambiamento (Cass. Pen., Sez. 111, 7 giugno 1984, n. 5308). Al di là del concetto di “comune sentimento”, riveste grande importanza anche l’ambiente in cui si pone in essere l’azione incriminata ed infatti occorrerà verificare se l’atto osceno sia stato compiuto in luogo pubblico o di accesso al pubblico oppure in luogo riservato. Soltanto nel caso in cui il luogo sia esposto al pubblico i terzi potranno avere la percezione degli atti che si compiono che, diversamente, rimarrebbero del tutto sconosciuti e, quindi, “innocui”: “Non configura il reato di cui all’art. 527 c.p. (atti osceni) l’attività della ballerina che denudandosi mimi atti sessuali allorché la condotta sia destinata alla visione di persone adulte che abbiano richiesto di assistervi previa conoscenza della natura dello spettacolo in locale pubblico destinato allo svolgimento di tale tipo di esibizione e al quale si accede previo pagamento di un biglietto di ingresso.” (Cass. Pen. Sez. III del 9-02-05 n. 4701). Il concetto di “osceno” può mutare in relazione alla maggiore o minore permissività dei costumi recepita dalla coscienza sociale. Come anzidetto, è possibile ritenere che l’atto, quand’anche giudicato osceno, non rileva penalmente se non commesso in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Proprio perché il pudore tutelato dalla legge è quello altrui, la condotta oscena deve tenersi in luoghi che siano accessibili a un numero indeterminato di persone. È “luogo pubblico” quello frequentabile da chiunque senza limitazioni come, ad esempio, una pubblica via. È “luogo aperto al pubblico” quello al quale può accedere il pubblico, ma soltanto in certi momenti o a determinate condizioni (per esempio, un circolo privato). È infine “luogo esposto al pubblico” quello che, sebbene non pubblico, né aperto, né accessibile, è tuttavia situato in modo tale che un numero indeterminato di persone possa vedere ciò che in esso si trova o si fa (ad esempio, l’abitacolo di un’autovettura). E’ indubbio che la capacità di offendere il pudore è strutturalmente connessa al requisito della pubblicità, cioè alla percepibilità da parte di un numero indeterminato di persone. Da ciò ne consegue che, in tutti i casi in cui lo spettacolo è offerto solo a coloro i quali abbiano deciso di assistervi (ad esempio, cinema “a luci rosse”), il comune sentimento da tenersi “a riferimento” dovrà essere quello degli spettatori (e solo di essi) il cui senso del pudore certamente non verrà leso dall’oscenità della rappresentazione.

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