Il Tribunale di Pavia ha recentemente emesso una sentenza in materia di separazione giudiziale, affrontando la questione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole. Il caso riguardava una coppia sposata da oltre vent’anni, con un figlio ormai maggiorenne e indipendente, e si è concluso con la pronuncia della separazione e la determinazione di un contributo economico mensile a favore di uno dei coniugi.

La pronuncia di separazione
Nel motivare la decisione, il Tribunale ha rilevato che la crisi coniugale era ormai irreversibile, rendendo la convivenza intollerabile per entrambi i coniugi. Il giudice ha richiamato un principio consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la separazione può essere pronunciata anche quando la disaffezione proviene da una sola delle parti, purché sia dimostrabile sulla base di fatti oggettivi, come la presentazione del ricorso e il fallimento del tentativo di conciliazione.
L’assegno di mantenimento: criteri e determinazione dell’importo
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza ha riguardato la determinazione dell’assegno di mantenimento. La parte richiedente aveva domandato un contributo mensile a proprio favore, mentre il coniuge obbligato si era opposto sostenendo che non vi fossero i presupposti di legge.
Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento spetta al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione e che sia privo di adeguati redditi propri, purché l’altro coniuge abbia la capacità economica per farvi fronte.
L’analisi della situazione economica delle parti ha evidenziato una discrepanza significativa nei rispettivi redditi e disponibilità patrimoniali. Il coniuge obbligato disponeva di un reddito stabile e consistente, mentre il coniuge beneficiario percepiva un reddito più limitato, derivante sia da una pensione che da un’attività autonoma.
Sulla base di questi elementi, il giudice ha rideterminato l’assegno di mantenimento in una somma ritenuta congrua per garantire un tenore di vita adeguato, tenendo conto delle esigenze della parte beneficiaria e della capacità contributiva dell’altro coniuge. L’importo dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese ed è soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
Condanna alle spese processuali
Oltre alla determinazione dell’assegno, il Tribunale ha stabilito che le spese legali del procedimento dovessero essere poste a carico del coniuge obbligato, quantificandole in una somma congrua in base alla complessità della causa e alle questioni trattate. La decisione è conforme al principio secondo cui le spese processuali seguono la soccombenza, tenendo conto dell’esito complessivo della causa.
Conclusioni
Questa sentenza conferma l’importanza di un’analisi dettagliata della situazione economica delle parti nella determinazione dell’assegno di mantenimento. Il giudice ha valutato non solo i redditi dichiarati, ma anche la capacità reale di ciascun coniuge di sostenersi autonomamente, applicando criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
La pronuncia del Tribunale di Pavia si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, che mira a garantire un equilibrio economico tra i coniugi separati, evitando squilibri eccessivi e assicurando che la separazione non comporti un pregiudizio economico ingiustificato per la parte più debole.