Sovraindebitamento e piano del consumatore

Il sovraindebitamento è un fenomeno sociale attualmente molto diffuso e rappresenta la condizione di un soggetto nel momento in cui il debito è maggiore rispetto al reddito disponibile.

Esempio pratico è la situazione di chi, con il proprio reddito, non è più in grado di far fronte ai debiti contratti e, ad esempio, non riesce più a pagare tasse, bollette o rate del mutuo.

Una soluzione a questa opprimente condizione è fornita dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 che definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Sul tema bisogna riscontrare che, seppur negli anni successivi all’entrata in vigore, tale previsione ha stentato a decollare, oggi sembra ravvisabile un’importante inversione di tendenza: infatti, sempre più pronunce giudiziarie stanno riconoscendo il taglio dei debiti – anche per importi rilevanti – ai soggetti beneficiari della legge in questione.

Tale previsione offre alcuni sistemi di risoluzione della crisi, tra cui il piano del consumatore, l’accordo del debitore e in alternativa – o in alcuni casi in conseguenza alle due menzionate soluzioni – la procedura di liquidazione del patrimonio: esse ruotano attorno all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC).

Il piano del consumatore concede l’opportunità di rinegoziare i propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione. Esso si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ossia ai consumatori.

Per accedere al piano del consumatore sono necessari alcuni presupposti.

Il consumatore, oltre a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo I della presente legge e deve aver fornito documentazione che consente la compiuta ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

Inoltre, il piano non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.

Il piano del consumatore si differenzia dalla procedura di accordo del debitore in quanto quest’ultima si caratterizza per l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e per il raggiungimento di un accordo con almeno il 60% dei creditori.

Il consumatore in stato di sovraindebitamento – con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi – può dunque avviare tale procedura attraverso la proposta di un piano che deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore.

Tale proposta va presentata – sempre ad opera dell’OCC – contestualmente o comunque non oltre tre giorni anche all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, corredata dell’indicazione fiscale del proponente e dei contenziosi eventualmente pendenti.

Ai fini di un completo deposito della proposta, devono essere presentati ulteriori documenti, quali l’elenco di tutti i creditori, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’attestazione riguardante la fattibilità del piano e l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata la relazione dell’OCC, in cui vanno indicate le cause dell’indebitamento, la diligenza del consumatore, le ragioni dell’incapacità di adempimento del debitore e il giudizio riguardante la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata dal consumatore e la probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Successivamente il Giudice, una volta verificata la fattibilità del piano, la condotta del consumatore in merito alla ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni e la mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento, procede all’omologazione del piano, che deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.

In caso di contestazione sulla convenienza del piano da parte dei creditori o di altri soggetti interessati, il Giudice delegato può comunque disporre l’omologazione “se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”.

L’omologa ha effetti obbligatori nei confronti dei creditori in quanto comporta l’accettazione del contenuto del piano.

In particolare, i creditori con causa o titolo anteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; tuttavia, tali effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti.

Nel caso di creditori con causa o titolo posteriore, il piano omologato comporta l’impossibilità di procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Infine, bisogna sottolineare che rimangono impregiudicati i diritti dei creditori dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

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