Datore di lavoro: il potere di controllo a distanza

Il 24/09/2015 è entrato in vigore il D.Lgs n.151/2015,  attuativo di una delle deleghe contenute nel Jobs Act, che modifica e riformula l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che disciplina i controlli a distanza sui lavoratori.

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato, quindi, così novellato:

“Gli impianti audiovisivi e gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere istallati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n.20/06/2003 n.196”. 

Vediamo, quindi, in sintesi, le novità introdotte:

  • 1) la norma, con riferimento alle esigenze giustificatrici che consentono al datore di lavoro (previo accordo collettivo aziendale con RSA o RSU), l’utilizzo di strumenti dai quali possa derivare, anche in via ipotetica, un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, introduce, accanto alle “esigenze organizzative e produttive” e “per la sicurezza del lavoro”, la “tutela del patrimonio aziendale”;
  • 2) a seguito di mancato accordo sindacale per l’istallazione di impianti e altri strumenti dai quali possa derivare, anche in via ipotetica, un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, la norma esplicita la possibilità di richiedere l’autorizzazione alla DTL o, in alternativa, per imprese con più unita produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, al Ministero del Lavoro;
  • 3) la norma, inoltre, prevede che l’accordo sindacale, o l’autorizzazione ministeriale, non è necessario per l’assegnazione al lavoratore degli “strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa” (ad esempio, PC, tablet, telefoni cellulari) e “per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”;
  • 4) ed ancora, i dati e le informazioni raccolte tramite gli impianti e gli strumenti di controllo a distanza possono essere legittimamente utilizzati a sostegno dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari conservative ed espulsive solo ed esclusivamente se: a) vengono rispettate le norme previste dalla normativa sulla Privacy; b) al lavorare viene data adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e sui modi in cui verranno effettuati i controlli.

Si consiglia, quindi, ai datori di lavoro di dotarsi di regolamenti interni (o adeguare quelli esistenti) in modo da adempiere l’obbligo informativo imposto al fine di poter utilizzare i dati raccolti tramite gli strumenti di controllo a distanza ai fini disciplinari.

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avvocato del lavoro