Sui contratti di somministrazione: il punto della Cassazione

 

Un lavoratore ha agito in giudizio per far accertare: 1) l’illegittimità di 5 contratti di somministrazione in quanto posti in essere in violazione del contratto collettivo nazionale di categoria che vieta che il periodo di assegnazione iniziale possa essere prorogato per più di sei volte in 36 mesi 2) l’illiceità del contratto di somministrazione desumibile sia dall’assenza di continuità tra l’ultima proroga prima del contratto e l’inizio dei successivi e sia dalla genericità delle causali apposte a detti contratti, 3) la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice.

lavoratore

Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, hanno respinto il ricorso in quanto hanno ritenuto che le causali dei cinque contratti contenessero ragioni giustificatrici sufficienti: alcuni testimoni, infatti, avevano confermato da una parte le modalità organizzative della società, la quale lavorava attraverso un “ordine aperto”, rendendo  impossibile una pianificazione a lungo termine della produzione e dall’altra la causale dei singoli contratti.

Il ricorso in Cassazione

A seguito del rigetto del ricorso, il lavoratore si è rivolto ai Giudici della suprema Corte.  Anche la Cassazione, però, ha ritenuto di non accogliere il ricorso in quanto “formalmente non risultavano stipulate più di sei proroghe per ciascun contratto di somministrazione” e la norma non prevede che debba intercorrere alcun intervallo di tempo tra un contratto di somministrazione e l’altro. Secondo i giudici si sarebbe potuto  riscontrare una violazione del contratto nazionale di categoria solo ove tale superamento fosse attribuibile ad una condotta fraudolenta del datore di lavoro che attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione, senza soluzione di continuità, avesse eluso il divieto di proroga. La corte ha reputato che durante il processo di primo grado la società avesse fornito l’adeguata prova della sussistenza di ragioni giustificative indicate nei contratti di somministrazione stipulati successivamente al primo e, pertanto, nessuna condotta fraudolenta fosse stata posta in essere dal datore di lavoro.

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