Sulla multa per il ticket scaduto

L’art. 157 C.d.S., comma 6 prevede, due distinte ipotesi: a) la sosta limitata, permessa, cioè, per un tempo limitato. In tal caso è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario d’inizio del parcheggio, vale a dire mediante l’esposizione del c.d. disco-orario; b) la sosta regolamentata, che ricorre allorché esista un dispositivo di controllo della durata della sosta, c.d. parchimetro, che è obbligatorio porre in funzione.
Ed infatti: “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.
L’art. 157 C.d.S., comma 8, sanziona chiunque violi tale disposizione con una sanzione amministrativa.
I giudici della Suprema Corte, intervenuti a risolvere una controversia insorta sull’applicabilità di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, hanno espresso il seguente principio di diritto: “l’art. 157, comma 6, del codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto” (Cass. Civile n.20308/2011).
Pertanto, l’art. 157, comma 8, sanziona solo la condotta di chi, ove previsto, non segnali l’inizio della sosta o non attivi il dispositivo di controllo della sosta e non, anche, la condotta di chi prolunghi la sosta oltre l’orario.
Sempre sul tema della “sosta”, l’art. 7 C.d.S., comma 15, distingue il caso in cui la violazione si protragga oltre le 24 ore e il caso di sosta limitata o regolamentata e prevede, nel primo caso, che la sanzione amministrativa pecuniaria sia applicata per ogni periodo di 24ore per il quale si protrae la violazione; nel secondo caso, il pagamento di una somma da Euro 24,00 ad Euro 94,00 e per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
Con un parere (Prot. 15980 del 15 Marzo 2010) il Ministero dei Trasporti ha affermato che “ la sanzione di cui all’art. 7 C.d.S., comma 15, si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli.
Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 7 C.d.S. comma 15. […] Se viene acquistato il ticket ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale [..].
A parere di questo ufficio, in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute l’ipotesi prospettate dal Comune di applicare la sanzione di cui all’art. 7 C.d.S. comma 15 non è giuridicamente giustificabile in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice bensì una inadempienza contrattuale da perseguire secondo le procedure jure privato rum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario
”.
Alla luce del parere espresso dal Ministero, pertanto, sembrerebbe che la condotta di chi prolunghi la sosta oltre l’orario non possa essere sanzionata neppure ai sensi dell’art. 7 C.d.S. comma 15.
In attesa del parere dei Giudici della Suprema Corte sull’argomento, continueremo a seguire questa intricata vicenda che ora vede contrapposti il Ministero e i Comuni di tutta Italia.

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