Tutela del consumatore nell’acquisto di beni di consumo

Il 15 marzo si è svolta la Giornata mondiale per i diritti del consumatore. Cosa prevede il Codice del Consumo per la tutela del consumatore in caso di acquisto di beni di consumo?

Può accadere che quando si acquista un bene di consumo (es. elettrodomestico, autovettura) questo, dopo la consegna, presenti dei difetti oppure un cattivo funzionamento o non funzioni affatto.

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Tutela del consumatore: cosa prevede la legge?

Il Legislatore con il D.Lgs 6/09/2005 n. 206 – denominato Codice del Consumo – ha dettato una specifica disciplina in favore del consumatore, parte debole nel rapporto con il professionista, ossia di colui che agisce nell’esercizio della propria attività commerciale.
L’art. 129 del Codice del Consumo impone al venditore di “consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.”

Quando si può invocare la garanzia

Costituiscono casi di bene difettoso il mancato funzionamento del bene o la sua inidoneità al funzionamento, la difformità rispetto alla descrizione fatta dal venditore o alle qualità che il consumatore può aspettarsi per beni di quel tipo, la presenza di vizi o difetti, il contrasto con la normativa vigente se per quel tipo di bene sono dettate specifiche caratteristiche tecniche.

Il caso dell’installazione non eseguita a regola d’arte

Se il venditore è tenuto per contratto oltre alla fornitura del bene anche alla sua installazione o questa viene effettuata da un terzo ma sempre sotto la responsabilità del venditore, si ha difetto di conformità quando il difetto riscontrato sia stato causato da un’imperfetta installazione del bene di consumo.
Pertanto qualora un bene pur integro nelle caratteristiche essenziali, non sia idoneo all’utilizzo da parte del consumatore a causa di un’installazione non eseguita a regola d’arte, il venditore sarà comunque tenuto alla garanzia.

I rimedi previsti

Vediamo cosa può pretendere il consumatore.
Si va dalla riparazione, alla sostituzione, ad un’adeguata riduzione del prezzo, sino ad arrivare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ossia alla restituzione del bene con il rimborso integrale della somma sborsata.
Se il venditore, pur essendo tenuto, rifiuta quanto richiesto dall’acquirente, sarà necessario ricorrere all’Autorità Giudiziaria la quale, accertato l’inadempimento del venditore, lo condannerà ad eseguire il rimedio voluto dal consumatore.
Nel caso di riduzione del prezzo, qualora lo stesso non fosse stato ancora corrisposto, l’acquirente otterrà la riduzione di quanto ancora dovuto, mentre, se è già stato pagato, l’acquirente ottiene oltre all’accertamento del diritto alla riduzione del prezzo, la condanna del venditore alla restituzione della parte del prezzo risultata non dovuta.
Per la quantificazione della riduzione, si utilizza spesso come parametro di riferimento il costo sopportato o che deve essere sopportato dall’acquirente per eliminare il vizio o più in generale il difetto di conformità.

I termini e l’esenzione della garanzia in favore del venditore

Il consumatore potrà ricorrere a detta garanzia entro due anni dalla consegna del bene, purché lo stesso abbia tempestivamente informato il venditore entro due mesi dalla scoperta del difetto di conformità.
La garanzia non è dovuta se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza.
Tale esenzione di responsabilità è concepita per consentire alle parti di acquistare un bene che al momento della conclusione del contratto presenta imperfezioni di cui il consumatore è a conoscenza o può conoscere senza difficoltà ed in seguito il consumatore riceve in consegna esattamente quel prodotto, con quelle imperfezioni.
Detta situazione è molto frequente per esempio nell’acquisto di beni usati (con la formula “visto e piaciuto”) laddove è consentito alle parti accordarsi per la compravendita di un bene che pur presentando difetti, proprio perché noti alle parti, il relativo prezzo viene commisurato alla reali condizioni del prodotto e, pertanto, in questo caso, nessuna responsabilità potrà essere addebitata al venditore.

studio legale zambonin

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