Vincolo delle aree di parcheggio

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è recentemente intervenuta con sentenza del 15 giugno 2005 n. 12793 per porre fine al contrasto giurisprudenziale formatosi all’interno della Corte medesima riguardo alla questione del vincolo pertinenziale posto a carico degli spazi destinati a parcheggio a favore delle unità immobiliari dell’edificio a cui i parcheggi appartengono.
Questo è l’ultimo capitolo inerente alla travagliata questione delle aree destinate a parcheggio di unità immobiliari, la cui disciplina è stata più volte modificata da molteplici disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Al riguardo, l’art. 18 L. 765/1967 dispone che “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbano essere ricavati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”. In seguito al contrasto verificatosi in merito alla natura giuridica di tale vincolo, l’art. 26 L. 47/1985 ha precisato che le aree adibite a parcheggio costituivano una pertinenza delle unità immobiliari e, quindi, potevano formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici, così come disposto dall’art. 818 c.c. relativo al regime delle pertinenze. Sul punto la Corte di Cassazione è intervenuta per affermare la possibilità di alienare le aree destinate al parcheggio separatamente dall’unità immobiliare purché tali spazi siano gravati da un vincolo di destinazione ad uso parcheggio e di uso esclusivo a favore degli utenti degli alloggi.
L’ultimo contrasto su cui si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza qui in esame è quello relativo all’ampiezza del vincolo, e cioè se tutta l’area destinata a parcheggio di un certo edificio sia soggetta al vincolo di destinazione e d’uso a favore dei proprietari o utilizzatori delle unità immobiliari anche qualora la superficie dell’area sia superiore alla misura minima prevista dall’art. 18 L. 765/1967, ovvero se il proprietario dell’edificio possa liberamente disporre di tale eccedenza, riservandosi o cedendo a terzi la proprietà delle aree destinate a parcheggio che superano la misura legale.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito che “I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (art. 18 l. 6 agosto 1967, n. 765) non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato, con la conseguenza che l’originario proprietario – costruttore del fabbricato – può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo”.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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