Violazione degli obblighi genitoriali

L’art. 709 ter, com. 2, c.p.c, introdotto dalla legge 54/2006, in tema di affido condiviso, prevede che il Giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche cumulativamente:

  1. ammonire il genitore inadempiente;

  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 75,00 a un massimo di Euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Presupposto di fatto, per l’applicazione dell’’art. 709 ter c.p.c. è costituito dall’’effettivo inadempimento da parte di un genitore degli obblighi previsti nel provvedimento del giudice o dal compimento di atti pregiudizievoli o di ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento.
Ed infatti:
“l’applicazione delle sanzioni previste dall’’art. 709 ter c.p.c. ha i propri presupposti di fatto nell’inadempimento di uno dei coniugi a quanto stabilito dai provvedimenti presidenziali nonchè in comportamenti lesivi degli interessi della prole: ne consegue che, tali sanzioni, devono essere applicate nelle ipotesi in cui uno dei coniugi non adempia agli obblighi di mantenimento disposti dai suddetti provvedimenti e non visiti regolarmente i figli, in modo tale da mantenere e sviluppare con gli stessi un corretto rapporto genitoriale” (Tribunale di Modena – 7 Aprile 2006).
Le sanzioni previste dall’’art. 709 ter c.p.c. possono essere applicate sia al genitore non affidatario dei figli minori che violi quanto pattuito con riferimento agli incontri con i figli stessi (Tribunale di Napoli – 30 Aprile 2008, nella specie il padre non vedeva con regolarità i figli e non li assisteva, nonostante il grave disagio psicologico degli stessi), sia al genitore, collocatario del figlio minore, che violi le statuizioni che riguardano la frequentazione tra l’altro genitore ed il figlio.
Ed infatti, la Corte d’Appello di Firenze, in base alle disposizioni dell’’art. 709 ter c.p.c., ha condannato una mamma al pagamento della somma di Euro 350,00 a favore dell’ex marito nonché al pagamento della somma di Euro 650,00 a favore del figlio.
Nella specie, il marito depositava ricorso, ex art.709 ter c.p.c., deducendo che la ex moglie aveva disatteso gli accordi relativi alle vacanze di luglio, aveva ripreso con sé il figlio allorché questi era in procinto di partire con il padre per le vacanze di agosto, aveva violato le statuizioni che riguardavano la frequentazione infrasettimanale e di fine settimana tra padre e figlio; chiedeva, quindi, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui alla menzionata norma.
I giudici, chiamati a pronunciarsi, ritenevano che “la condotta della resistente aveva violato le statuizioni espresse dal Tribunale e che ciò avesse arrecato nocumento alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio” e condannavano la madre al pagamento della somma di Euro 650,00 a titolo di risarcimento del danno subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna nonché al pagamento della somma di Euro 350,00 a titolo di risarcimento del danno subito dal padre per non aver potuto frequentare il figlio (Corte d’Appello di Firenze – 29 Agosto 2007).
Si rileva, inoltre, che di recente, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Penale 34838/09), hanno confermato la sentenza di condanna di una madre che, facendosi forte del rifiuto (indotto) della figlia di non voler vedere il padre, eludeva l’esecuzione della pronuncia Presidenziale di separazione.
Nella circostanza di oggetto, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Massa Carrara, prima, e dalla Corte di Appello di Genova, poi, che riconosceva colpevole X del reato di cui all’art. 388, com.2, c.p. per aver eluso, in più occasioni, i provvedimenti presidenziali adottati nella causa di separazione coniugale concernenti l’affidamento della figlia Z, impedendo al coniuge separato Y di svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina affidata all’imputata e di tenerla con sè in due fine settimana al mese; condotta sanzionata con la condanna, concesse le attenuanti generiche, a sei mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore di Y, costituitosi parte civile.
Secondo i Giudici, nella vicenda de quo emergeva un “lampante e radicato comportamento ostile della X nel confronti del coniuge separato, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento della piccola figlia della coppia, così da dar luogo a quella che la sentenza di appello motivatamente qualifica come sistematica elusione dei provvedimenti sull’affidamento della bambina adottati dal giudice della separazione”.

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